Pensioni internazionali
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Il sistema comunitario di previdenza e assistenza sociale è disciplinato dai Regolamenti Comunitari e dalle Convenzioni bilaterali, entrambi negozi giuridici di diritto internazionale.
I Regolamenti Comunitari disciplinano in modo completo la sicurezza sociale nei rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea, lo Spazio Economico Europeo e la Svizzera [1] i lavoratori sono assicurati ai fini previdenziali e assicurativi nel Paese in cui svolgono attività lavorativa in modo da usufruire delle forme di tutela previste per i cittadini dello Stato nazionale. La normativa comunitaria di sicurezza sociale è immediatamente e direttamente applicabile sul territorio dei 28 Paesi che fanno parte dell’Unine Europea. . Tali Regolamenti sono regolati dal prinicipio della territorialità dell’obbligo assicurativo per cui
I Regolamenti Comunitari n. 1408/1971 e n. 547/1972 costituiscono un sistema che assicura al lavoratore migrante (subordinato o autonomo) la conservazione dei propri diritti previdenziali maturati nei periodi di lavoro all’estero. La parità di trattamento sul territorio tra i cittadini nazionali e comunitari, la totalizzazione di tutti i periodi di assicurazione e di contribuzione maturati nel Paesi membri al fine del conseguimento del diritto alle prestazioni, la trasferibilità e l’esportabilità delle prestazioni per richiedere l’erogazione del trattamento pensionistico presso l’istituto del paese dove si elegge residenza, l’unicità della legislazione applicabile per evitare che il lavoratore sia assoggettato a più sistemi di sicurezza sociale sono i principi fondamentali su cui si basa il sistema di sicurezza sociale designato dai Regolamenti. I Regolamenti pertanto intendono eliminare ogni discriminazione tra cittadini di nazionalità diversa, rendere esigibili i diritti previdenziali mediante la possibilità data al lavoratore di poter sommare tutti i contributi versati nei Paesi membri e di poter esportare in tutto il territorio dell’Unione i propri diritti acquisiti, assoggettare il lavoratore a un unico sistema di sicurezza sociale.
Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri della Unione europea, sono state sostituite dalle norme di coordinamento del regolamento CE n. 883/2004 e dal regolamento di applicazione CE n. 987/2009. In casi determinati è previsto che si continuino ad applicare i regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72. I nuovi regolamenti comunicati si applicano anche alla Svizzera dal 1° aprlie 2012. Dal 1° giugno 2012 i nuovi regolamenti si applicano anche ai tre Paesi che hanno aderito all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia.
Il Regolamento Comunitario n. 859/2003 in materia di sicurezza sociale ha esteso l’applicazione dei precedenti Regolamenti anche «ai cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, nonché ai loro familiari e superstiti, purchè siano in situazioni di soggiorno legale nel territorio di uno Stato membro e si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all’interno di un solo Stato membro»[2]. Il Regolamento 859/2003 comporta pertanto la sostanziale equiparazione dei cittadini di paesi terzi ai cittadini migranti comunitari che si spostano all’interno dell’Unione Europea per motivi di lavoro. Affinchè si determini l’equiparazione è necessario che il cittadino di un paese terzo abbia soggiornato e lavorato regolarmente in almeno due stati membri.
[3] . Con la stipula della Convenzione bilaterale gli Stati contraenti si assumono l’obbligo di instaurare e coordinare un regime di assicurazioni sociali con carattere di reciprocità che garantisca la libera circolazione della manodopera. Le Convenzioni bilaterali per essere operanti nell’ordinamento interno dello Stato devono essere ratificate da una legge ordinaria.
Le Convenzioni bilaterali sono accordi stipulati con paesi non comunitari ed estranei allo Spazio economico europeo che hanno come oggetto il riconoscimento dei rispettivi regimi di sicurezza sociale per i lavoratori migranti (subordinati e autonomi)
[1] Il regolamento del 1971 si applica ai 28 Stati membri dell’Unione, ai paesi che hanno ratificato l’accordo sullo Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e alla Svizzera.
[2] Art. 1 Reg. CEE 859/2003
[3] Attualmente i paesi convenzionati extracomunitari sono: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Jugoslavia, San Marino, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela. Apposite trattative di sicurezza sociale sono state firmate ma non ratificate con altri paesi (Cile, Filippine, Marocco)
[2] Art. 1 Reg. CEE 859/2003
[3] Attualmente i paesi convenzionati extracomunitari sono: Argentina, Australia, Bosnia Erzegovina, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Jersey e Isole del Canale, Macedonia, Principato di Monaco, Jugoslavia, San Marino, Stati Uniti, Tunisia, Turchia, Uruguay e Venezuela. Apposite trattative di sicurezza sociale sono state firmate ma non ratificate con altri paesi (Cile, Filippine, Marocco)