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Pensioni internazionali

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TOTALIZZAZIONE MULTIPLA  
In genere la totalizzazione dei contributi non può essere eseguita contemporaneamente con tutti i
Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto la convenzione bilaterale.
Nei casi in cui il lavoratore può far valere contribuzione in diversi Paesi, si sommano separatamente i periodi italiani con quelli di ciascun Stato convenzionato (es. Italia-USA, Italia-Francia ecc.). A questo principio fanno eccezione alcune convenzioni bilaterali, le quali prevedono la possibilità di sommare ai contributi versati nei due stati contraenti, anche quelli versati in altri Paesi che risultano legati da accordi internazionali sia all’Italia sia all’altro Stato (totalizzazione multipla).
 
RISCATTO
I periodi di lavoro all’estero che possono essere riscattati sono quelli prestati come lavoratore dipendente in Paesi esteri non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale. E’ comunque possibile il riscatto di periodi di lavoro prestato in Paesi convenzionati quando questi risultino scoperti di assicurazione e contribuzione (ad esempio perché trattasi di lavori non soggetti ad obblighi assicurativi o perché la contribuzione è stata omessa).
Non è previsto alcun requisito minimo di contribuzione da far valere unica condizione è quella di possedere la cittadinanza italiana all’atto della domanda.
Domanda e onere di riscatto
Per quanto attiene l’onere ci si rifà ai criteri della legge 1338 del 1962. Il DLgs 184 del 1997 ha esteso, dal 12/7/1997, la facoltà di riscatto anche ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’Ago.
 
UTILIZZO DEI CONTRIBUTI ESTERI AI FINI DELL’AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI
Quando il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari e il richiedente può far valere anche contributi versati in Paesi legati all’Italia da convenzioni di sicurezza sociale tale contribuzione può essere presa in considerazione per perfezionare il requisito richiesto (Totalizzazione).
Per poter procedere alla predetta totalizzazione è necessario, di norma, far valere in Italia almeno un contributo settimanale effettivo.
È invece necessario far valere almeno 52 contributi in Italia per poter totalizzare le contribuzioni versate in: Australia, Tunisia, Venezuela.
 
IL PRINCIPIO DEL PRO-RATA
 
Quando il lavoratore possiede un numero di contributi inferiori a quello previsto per il diritto autonomo alla pensione nazionale, può ricorrere alla totalizzazione dei periodi assicurativi esteri al fine di maturare il diritto alla prestazione pensionistica. In questo caso il calcolo della pensione viene effettuato in pro-rata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.
 
Un esempio:
Lavoratore italiano che ha raggiunto l'età pensionabile e ha versato 6 anni di contribuzione in Italia e 14 anni in Germania. Prima si calcola la pensione italiana sulla base dei 20 anni di contribuzione (sommando i 6 anni italiani con i 14 tedeschi come se il lavoratore avesse svolto la sua attività solo in Italia).
Questa pensione detta “virtuale” viene corrisposta al 30% del suo importo, in quanto deve essere rapportata ai soli contributi italiani (i 6 anni sono, appunto, il 30% dei complessivi 20 anni). Il pro-rata italiano sarà, quindi, relativo ai 6 anni di contribuzione (il 30% dell’importo della pensione virtuale.). La Germania calcolerà il pro-rata a proprio carico, in relazione ai 14 anni di contribuzione, sulla base della propria legislazione e secondo il medesimo criterio.
 
PENSIONE AUTONOMA
Se nei confronti del lavoratore, risultano soddisfatti (con la sola contribuzione versata nel medesimo Paese) i requisiti che la legislazione nazionale prescrive per il diritto a pensione, non si terrà conto dei periodi assoggettati all’altra legislazione estera. In questo caso, infatti, spetta il pagamento della pensione prevista dalla legislazione di quello Stato, che sarà calcolata unicamente sulla base dei soli periodi risultanti assicurati in quello Stato.
 
 

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