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Pensioni internazionali

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LA TOTALIZZAZIONE
 
La contribuzione versata in uno dei Paesi UE o in uno Stato legato all’Italia da convenzione bilaterale, può essere utilizzata in base al principio della totalizzazione. La totalizzazione consiste nel sommare i periodi assicurativi italiani e stranieri al fine di accertare se risultano perfezionati i requisiti alla prestazione richiesta nel regime assicurativo italiano.
Il cumulo può effettuarsi in presenza dei seguenti requisiti: requisito minimo di contribuzione; non sovrapposizione dei periodi risultanti in Stati diversi. Possono essere totalizzati, a seconda dei casi, tutti i tipi di contributi: obbligatori (lavoro dipendente o autonomo), figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, tbc, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa, contribuzione per attività svolta in Paesi esteri non convenzionati), da versamenti volontari. I periodi contributivi totalizzabili vengono presi in considerazione così come sono riconosciuti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati maturati.
 

Condizioni oggettive per la totalizzazione
Per poter procedere alla totalizzazione dei periodi assicurative, l’assicurato deve far valere in Italia un periodo minimo di contribuzione che per i Regolamenti Comunitari è pari a 52 settimane, mentre invece per i Pesi extra UE varia in base alla convenzione.
 

Condizioni soggettive per la totalizzazione

Cittadinanza
La cittadinanza del lavoratore assume particolare importanza in quanto le disposizioni contenute nei Regolamenti Cee ed in alcune convenzioni bilaterali, si applicano solo ai cittadini dei Paesi interessati. Non possono avvalersi del diritto alla totalizzazione dei periodi assicurativi, per esempio, i cittadini di Paesi terzi. Essere cittadino di uno dei due Stati contraenti, è indispensabile per l’applicazione delle seguenti convenzioni bilaterali:
Brasile;
Capoverde;
Jersey e Isole del Canale;
Jugoslavia;
Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino;
Svizzera;
Tunisia;
Turchia.
 
Per l’applicazione delle seguenti convenzioni bilaterali è sufficiente che l’assicurato sia o sia stato soggetto alla legislazione di uno dei due Stati contraenti:
Argentina;
Australia;
Canada e Quebec;
Uruguay;
U.S.A.;
Venezuela.
 

Periodi di assicurazione o di residenza inferiori a un anno

L’art.48 del regolamento CEE n. 1408/71, stabilisce che l’ istituzione di uno stato membro non è tenuta a corrispondere prestazioni se la durata totale dei periodi compiuti sotto la sua legislazione è inferiore ad un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto alle prestazioni è acquisito in virtù di tale legislazione.
Anche i periodi inferiori all’anno sono comunque utili ai fini della totalizzazione.
In questi casi i contributi sono presi in considerazione dallo Stato presso il quale l’interessato matura il diritto a pensione. La quota di pensione derivante da tale contribuzione sarà pagata, dallo Stato che eroga la pensione, solo a decorrere dal perfezionamento dei requisiti previsti dalla legislazione dello Stato presso cui risulta accreditata la contribuzione inferiore all’anno.
Nel caso di più periodi di lavoro inferiori ad un anno svolti in più paesi della comunità europea, sarà l’ultimo stato in cui l’interessato ha prestato l’attività lavorativa, a considerare tutti quei periodi di lavoro come se fossero stati svolti nel suo territorio. Analoga norma è prevista dalle convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia con:
Argentina - San Marino - Tunisia - Turchia - USA – Venezuela.

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