Invaliditā civile
La legge n. 118 del 30 marzo 1971 definisce invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, sono considerati mutilati e invalidi civili i soggetti ultra sessantacinquenni che si trovino nella situazione di difficoltà prevista per i minorenni.
A seconda del grado di invalidità si possono distinguere gli invalidi civili in parziali o totali e i benefici che si possono ottenere dipendono dalla percentuale di invalidità indicata sul verbale di visita.
Grado di invalidità
Il grado di invalidità è determinato in base ad apposita tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992. La legge considera diverse soglie di invalidità in corrispondenza delle quali prevede diversi benefici.
- 33,3% soglia minima di invalidità:
diritto ad ottenere gratuitamente protesi e ausili ortopedici
- dal 46% in poi:
diritto all’iscrizione nelle liste speciali dei centri per l’impiego
- dal 51% * le lavoratrici e i lavoratori possono fruire ogni anno di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni, anche in maniera frazionata
Per avere diritto alle prestazioni economiche la legge prevede che il grado di invalidità sia più elevato:
- dal 74% è riconosciuta la qualifica di invalido civile parziale:
diritto al pagamento di un assegno mensile
- con il 100% è riconosciuta la qualifica di invalido civile totale:
diritto al pagamento della pensione d'inabilità
Qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permenente di un accompagnatore o, a non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha diritto all'indennità di accompagnamento.
* Congedo per cure per invalidi
Le lavoratrici e i lavoratori invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni.
Sono interessati tutti coloro che sono affetti da uno stato morboso, anche oncologico, che richiede cure o terapie tali da impedire temporaneamente lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Il congedo è accordato dal datore di lavoro previa domanda del lavoratore con la richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all'infermità invalidante riconosciuta.
Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di trattamenti terapeutici continuativi, la codumentazione che giustifica l'assenza può essere cumulativa.
Il lavoratore dipendente pubblico e privato in congedo ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Questo trattamento, secondo il parere del Ministero del lavoro è a carico del datore di lavoro privato senza che venga erogata alcuna indennità da parte dell'Inps. Nel settore pubblico provvedono le Amministrazioni di appartenenza secondo i criteri e le modalità previsti. Ai fini di un effettivo utilizzo di questo congedo, particolare attenzione dovrà essere posta ai contratti di lavoro, con riferimento alla disciplina attualmente vigente al trattamento economico spettante. L'assenza per congedo, anche se equiparata alla condizione di malattia, non concorre alla determinazione del periodo di comporto, stabilito dai CCNL, in quanto ulteriore.