UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Ricorso

Se il verbale di accertamento della Commissione Medica della Asl (validato da giudizio definitivo dell'Inps) non riconosce totalmente o parzialmente la condizione di invalidità o la gravità dell'handicap o non riconosce l'indennità di accompagnamento o di frequenza è possibile ricorrere al Tribunale competente. Dal 1° gennaio 2012 il giudizio vero e proprio deve essere preceduto da una istanza di accertamento tecnico - preventivo che deve essere presentata alla sezione lavoro e previdenza del Tribunale territorialmente competente entro e non oltre 180 giorni dalla data di ricevimento del verbale di accertamento. Tale accertamento è una fase preliminare alla "causa" vera e propria e ha lo scopo di verificare la condizione sanitaria dell'interessato. In seguito all'esame della documentazione sanitaria, da parte di un medico legale nominato dal giudice e che può essere affiancato dai medici legali nominati dall'Inps e dall'interessato, se il parere del medico legale è favorevole e non vi sono contestazioni, l'Inps deve procedere al pagamento delle prestazioni dovute entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento emanato dal giudice; in caso contrario, il ricorso giudiziale deve essere presentato in Tribunale entro 30 giorni dal deposito delle contestazioni.

 

Qualora l'Inps non riconosca il diritto ai benefici economici derivanti dall'iinvalidità per motivi diversi da quelli sanitari (mancanza dei requisiti reddituali, ecc.) è possibile proporre ricorso amministrativo al Comitato Provinciale dell'Inps entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento di diniego.

 

Il Patronato ITAL UIL curerà tutta la fase del ricorso.