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L'assicurazione INAIL nel settore agricoltura

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I lavoratori assicurati e le attività protette
Sono assicurati obbligatoriamente all’INAIL tutti i soggetti previsti dalla legge, tra i quali i lavoratori fissi o avventizi, addetti ad aziende agricole o forestali; i proprietari, mezzadri, affittuari, loro "coniuge" e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende, gli operai assunti a tempo determinato o indeterminato, gli apprendisti ed altri ancora.
Sono tutelate tutte le lavorazioni agricole e forestali principali e secondarie, previste dalla legge.
Sono considerate lavorazioni principali quelle inerenti alla coltivazione di fondi, orti e giardini, allevamento del bestiame, raccolta dei prodotti agricoli. Inoltre sono comprese le attività relative alla coltivazione boschiva (piantagione, potatura, seminazione) taglio delle piante e loro trasporto.
Le lavorazioni secondarie sono tutte quelle connesse alle lavorazioni principali agricole e forestali quali preparazione e conservazione dei prodotti agricoli, allevamento custodia e governo degli animali, irrigazione e cura delle piante ecc..

La denuncia di infortunio e di malattia professionale
La nozione di infortunio sul lavoro in agricoltura è identica alla normativa industriale, così come quella delle malattie professionali.
Per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato l’obbligo della denuncia all’INAIL è a carico del datore di lavoro, come per il settore industria.
Per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri) è a carico del titolare del nucleo di appartenenza dell’infortunato, sia per il proprio infortunio che per quelli occorsi ai familiari coadiuvanti.
La denuncia di malattia professionale, per i lavoratori agricoli a tempo determinato e per i lavoratori autonomi spetta al medico che per primo ha fornito assistenza all’interessato il quale ha l’obbligo di trasmettere il certificato di denuncia all’Inail.

Le prestazioni sanitarie e quelle economiche - loro automatismo
Anche nel settore agricolo vige il principio della “automaticità delle prestazioni”, con esclusione, dal 1° gennaio 1998, dei lavoratori autonomi (es. coltivatori diretti), per i quali il conseguimento al diritto alle prestazioni economiche è subordinato alla regolarità contributiva.
Le prestazioni sono identiche a quelle corrisposte ai lavoratori del settore industriale, con alcune differenze che riportiamo di seguito.

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
Segue le stesse modalità dell’industria, calcolando le aliquote del 60% e del 75% secondo i seguenti criteri: per i lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato e determinato sulla retribuzione effettivamente percepita; per i lavoratori autonomi sulla retribuzione giornaliera minima fissata per la generalità dei lavoratori dell’industria.

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