Sorditą civile
Sono considerati sordomuti i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (termina con il compimento del dodicesimo anno di età) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.
Se la perdita uditiva è al di sotto di determinati limiti stabiliti per legge la domanda di riconoscimento viene esaminata secondo i criteri dell’invalidità civile.
Le provvidenze economiche previste per sordomuti spettano ai residenti in Italia, cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.