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Assegno mensile

Chi ne ha diritto
L’assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni  (dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2018: 66 anni e 7 mesi; dal 2019: 67 anni) ai quali sia stata riconosciuta una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74%. È inoltre richiesto che i soggetti interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, e siano residenti in Italia.
 
Limiti di reddito
Ai fini del diritto all’assegno mensile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.
Per l’anno 2023 il limite di reddito personale annuo è di € 5.391,88.
Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef. 
 
Incollocamento al lavoro
Fino al 2007 uno dei requisiti per poter beneficiare dell’assegno mensile di assistenza era subordinato alla condizione che il soggetto disabile non fosse collocabile in alcuna attività lavorativa. Dal 2008 questa condizione è stata superata, oggi è necessario che il soggetto dichiari di non svolgere attività lavorativa. Qualora la persona disabile sia impegnata in un’attività lavorativa minima, che quindi non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a € 7.500, per lavoro dipendente, o € 4.500 per lavoro autonomo, non vi è incompatibilità tra l’assegno mensile e l’attività lavorativa.
 
Incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche
L’assegno mensile di assistenza è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra, è incompatibile con le rendite INAIL. (si può scegliere il trattamento più favorevole). Inoltre è incompatibile con altre pensioni di invalidità Inps.
 
Misura
L’importo dell’assegno viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità.
Per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 313,91.
L’assegno può essere riscosso presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.
 
Decorrenza
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
 
Invalidi ultra sessantacinquenni
Al compimento di 65 anni e 7 mesi di età cessa la corresponsione dell’assegno mensile e in sostituzione è concesso l'assegno sociale sostitutivo.
 
Adempimenti annuali
Ogni anno coloro che percepiscono l'assegno mensile di assistenza devono presentare una dichiarazione di responsabilità relativa al mantenimento dei requisiti previsti per beneficiare della provvidenza economica. Nella fattispecie si tratta di una dichiarazione attestante il mancato svolgimento di un'attività lavorativa, requisito comunque soddisfatto qualora l'attività lavorativa svolta sia minima, quindi non comporti il superamento di un reddito personale annuo pari a Euro 7500, per lavoro dipendente, o Euro 4.500 per lavoro autonomo.
Dal 2011 l'Inps si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l'acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICLAV). Gli uffici del Caf Uil sono a disposizione dei cittadini per la presentazione della dichiarazione.
 
Cessazione
Per i cittadini italiani e dell’unione Europea l’erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.