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Indennitā di accompagnamento

Chi ne ha diritto
L’indennità di accompagnamento è una provvidenza economica concessa ai cittadini totalmente inabili (invalidità 100%) che non sono in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell’età.
Il riconoscimento di questa prestazione è indipendente dall’età e dal reddito del soggetto. Gli interessati devono risiedere in Italia ed essere cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo.
L’indennità di accompagnamento spetta alle persone affette da patologie oncologiche che per effetto della chemioterapia hanno necessità di assistenza continua.
  
Limiti di reddito
Questa prestazione non è subordinata a limiti di reddito.
 
Incompatibilità con altre prestazioni pensionistiche
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra (si può scegliere il trattamento più favorevole).
L'indennità di accompagnamento è incompatibile con l'indennità di frequenza concessa agli invalidi civili minori di 18 anni.
 
Compatibilità
La prestazione è compatibile con lo svolgimento di una attività lavorativa e con la titolarità di una patente speciale di guida. 
 
Misura
L’importo dell’indennità di accompagnamento viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 12 mensilità.
Per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 527,16.
Decorrenza
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
 
Ricovero in istituto
L’indennità di accompagnamento non spetta se l’invalido è ricoverato gratuitamente presso strutture di lunga degenza con pagamento della retta a carico dello Stato. Continua ad essere pagata durante i periodi di ricovero per terapie.
 
Adempimenti annuali
Ogni anno coloro che percepiscono l'indennità di accompagnamento devono presentare una dichiarazione di responsabilità nella quale specificano se sono ricoverati a titolo gratuito in Istituti a lungodegenza o in cliniche per la riabilitazione con retta a totale carico degli enti pubblici.
Dal 2011 l'Inps si avvale dei Centri di assistenza fiscale (CAF) per la verifica, l'acquisizione e la trasmissione telematica di tale dichiarazione (Modello ICRIC).
Gli uffici del Caf Uil sono a disposizione dei cittadini per la presentazione della dichiarazione.
 
Cessazione
Per i cittadini italiani e dell’unione Europea l’erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.