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Pensione di inabilitā

Chi ne ha diritto 
La pensione di inabilità è concessa ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni (dal 2013: 65 anni e 3 mesi; dal 2018: 66 anni e 7 mesi; dal 2019 67 anni)  riconosciuti invalidi al 100%, nei confronti dei quali sia stata riconosciuta una inabilità lavorativa totale e permanente. È inoltre richiesto che gli interessati si trovino in stato di bisogno economico, siano cittadini italiani o dell’Unione europea o cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo, e siano residenti in Italia.
 
 
Limiti di reddito
Ai fini del diritto alla pensione il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all’adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.
Per l’anno 2023 il limite di reddito personale annuo è di € 17.920,00. 
Per la determinazione del reddito si deve considerare esclusivamente l’imponibile Irpef.  
 
Compatibilità con altre prestazioni pensionistiche
La pensione è compatibile con l’indennità di accompagnamento e con tutte le pensioni percepite a titolo di invalidità (di guerra, per cause di servizio etc.).
 
Misura
L’importo della pensione viene stabilito annualmente con apposito decreto e viene corrisposta per 13 mensilità.
Per l’anno 2023 l’importo mensile della prestazione è di € 313,91.
La pensione può essere riscossa presso l’ufficio postale o bancario oppure con accredito sul conto corrente.
 
Decorrenza
La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o da diversa decorrenza indicata nel verbale medico.
 
Invalidi ultra sessantacinquenni
Dal 2013 al compimento di 65 anni e 7 mesi di età cessa la corresponsione della pensione d’inabilità e in sostituzione è concesso l'assegno sociale sostitutivo.
 
Reversibilità
La pensione d’inabilità non è reversibile, salvo il diritti degli eredi a percepire i ratei già maturati alla data della morte dell’avente diritto.
 
Cessazione
Per i cittadini italiani e dell’unione Europea l’erogazione della prestazione economica cessa quando gli stessi non sono più residenti in Italia. Per i cittadini stranieri cessa quando non sono più soggiornanti in Italia.