Assegno al nucleo familiare
(Pag 1 di 2) Che cosa è
L’Assegno al nucleo familiare è una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Dal 1988 ha sostituito gli assegni familiari.
L’importo dell’assegno è erogato in base ai componenti del nucleo e al reddito degli stessi. I limiti di reddito vengono rivalutati annualmente.
A chi spetta
A tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ai disoccupati, ai lavoratori in mobilità, ai cassintegrati, ai soci di cooperative, ai pensionati.
Spetta anche ai lavoratori parasubordinati, iscritti alla Gestione separata, che non sono assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie e non sono pensionati.
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell’agricoltura e i pensionati ex lavoratori autonomi, ai quali invece spetta il vecchio "assegno familiare".
Il nucleo familiare
Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili.
Dal 1° gennaio 2007, oltre i soggetti sopra indicati, fanno parte del nucleo familiare anche i figli ed equiparati con più di 18 anni e meno di 21, se apprendisti o studenti, a condizione che nella famiglia vi siano almeno 4 figli di età minore di 26 anni compiuti.
Sono equiparati ai figli i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni; tuttavia, dal momento che la sentenza parla di minorenni, l’equiparazione dei nipoti a figli viene meno con il compimento del 18° anno di età, così che non entrano nel nucleo familiare, ai fini dell’assegno, i nipoti maggiorenni inabili né quelli apprendisti o studenti in caso di nucleo numeroso, né i nipoti fra i 18 e 26 anni possono rilevare ai fini della numerosità del nucleo.
La condizione di vivenza a carico è verificata col mantenimento abituale da parte dei nonni, in presenza dell’impossibilità dei genitori di provvedervi perché sprovvisti di reddito.
In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle del richiedente se sono minorenni o inabili.
Il nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:
quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;
quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.
L’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO.