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Assegno al nucleo familiare

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Il reddito
I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del 1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.
Redditi da considerare:
redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata, quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)
redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo superiore a euro1.032,91  :

i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati agli invalidi civili)
i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi bancari e postali, interessi da BOT o CCT)
i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto o di altri giochi a premi)

Redditi esclusi dal computo:
trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni
arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione
l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia - indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali
pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio
pensioni di guerra
rendite INAIL
indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati INPS di inabilità
assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato
indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.

La somma dei redditi da lavoro dipendente e da pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del reddito familiare complessivo.

La domanda
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata in via telematica all’INPS.
Il diritto alla prestazione si prescrive entro 5 anni. Pertanto, in caso di richiesta per gli anni passati, le somme a titoli di arretrati spettano per gli ultimi 5 anni a decorrere dalla di domanda.

 

Le autorizzazioni
Le autorizzazioniIn determinate circostanze il datore di lavoro è tenuto a pagare l’assegno solo se il lavoratore è stato preventivamente autorizzato dall’INPS.L’autorizzazione dell’INPS va richiesta per corrispondere l’assegno per il nucleo familiare per i figli di separati, di divorziati, per figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, per fratelli, sorelle, nipoti, inabili per i quali non sia già documentata l’invalidità al 100%, per familiari residenti all’estero. Il lavoratore deve presentare la domanda all’INPS sul modello ANF42.

 



Le lavoratrici e i lavoratori possono rivolgersi al il Patronato Ital-UIL per la compilazione e per la presentazione della domanda e ricevere tutte le informazioni necessarie. L’ITAL offre tutela e assistenza gratuite per lo svolgimento della pratica.

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