
Indennitā disoccupazione agricola 2025: tutto quello che devi sapere per farne richiesta

Indennità disoccupazione agricola: per lavoratrici e lavoratori del settore agricolo c’è tempo fino al 31 marzo 2025.
Coloro che sono iscritti negli elenchi nominativi agricoli hanno, infatti, diritto a una specifica indennità in caso di perdita del lavoro.
Si tratta dell’indennità di disoccupazione agricola: una prestazione economica riconosciuta dall’INPS a coloro che lavorano nel settore agricolo e alle figure equiparate che possiedono determinati requisiti di legge.
Come funziona l’indennità di disoccupazione agricola nel 2025
Hai diritto alla disoccupazione agricola se sei un lavoratore agricolo che nel 2024, oppure nel biennio 2023-2024, ha lavorato almeno 102 giornate agricole e possiede almeno due anni di anzianità assicurativa.
Per beneficiarne è necessario presentare domanda all’INPS, anche attraverso l’assistenza del Patronato ITALUIL.
La scadenza per presentare la domanda è il 31 marzo 2025.
L’indennità, erogata in un’unica soluzione, verrà pagata dopo essere stata accolta dall’Istituto previdenziale.
A chi spetta l’indennità di disoccupazione agricola?
L’indennità di disoccupazione agricola spetta ai seguenti lavoratori:
- operai agricoli a tempo determinato ( OTD);
- piccoli coloni;
- compartecipanti familiari;
- piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
- operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno ( OTI).
Qual è l’importo della prestazione?
L’indennità di disoccupazione agricola è pari al 40% della retribuzione. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.
Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata nessuna trattenuta per il contributo di solidarietà.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366 negli anni bisestili) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:
- le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
- le giornate di lavoro in proprio;
- le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio: malattia, maternità infortunio etc.) e quelle non indennizzabili (ad esempio: espatrio definitivo etc.).