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Indennitą di disoccupazione agricola

 

 

Che cosa è?

E’ una specifica indennità che tutela gli operai iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

 

A chi spetta:

  • operai agricoli a tempo determinato ( OTD);
  • piccoli coloni;
  • compartecipanti familiari;
  • piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano per parte dell'anno ( OTI).

Requisiti

anzianità assicurativa che può essere perfezionata o mediante l’iscrizione negli elenchi anagrafici per almeno due anni consecutivi oppure in presenza di un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l’anno nel quale viene richiesta l’indennità coperto da contribuzione per la disoccupazione;

iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli nell’anno solare per il quale viene richiesta l’indennità;

almeno 102 contributi giornalieri nel biennio precedente la domanda (vengono valutati anche i periodi di lavoro svolti in settori non agricoli a condizione che vi sia la prevalenza  nell’anno o nel biennio di lavoro nel settore agricolo).

 

Quanto spetta:

Il trattamento è pari al 40% della retribuzione. Dall'importo spettante viene detratto il 9% per ogni giornata di indennità di disoccupazione erogata a titolo di contributo di solidarietà. Questa trattenuta viene effettuata per un numero massimo di 150 giorni.

Ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non è applicata nessuna trattenuta per il contributo di solidarietà.

L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366 negli anni bisestili) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre: le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo; le giornate di lavoro in proprio; le giornate indennizzate ad altro titolo, quali malattia, maternità infortunio etc.; e quelle non indennizzabili quali espatrio definitivo etc;

 

La domanda:

La domanda deve essere presentata in via telematica entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello a cui si riferisce l’indennità.



 

 

 

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