
Retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc
INPS: retribuzioni e importi per maternità, malattia, tbc per il 2017
Con la circolare n. 70 del 11/04/2017 l’INPS indica le retribuzioni di riferimento, nell’anno 2017, per il calcolo dell'indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per determinate categorie di lavoratori. Riporta inoltre l’ammontare degli assegni di maternità concessi dai comuni e quelli dello Stato concessi dall’INPS; gli importi per i lavoratori iscritti alla gestione separata (maternità/paternità, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera); nonché i limiti di reddito e gli importi per determinate prestazioni.
L’Istituto comunica anche che la misura per il 2017 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti risulta pari a quella del 2016.
Riportiamo di seguito alcuni degli importi che non hanno subito modifiche rispetto a quelli del 2016.
Limiti di reddito per l’indennizzabilità del congedo parentale
Ai fini della indennizzabilità del congedo parentale chiesto nell’anno 2017, dopo che siano stati già fruiti i 6 mesi tra i genitori di astensione fino al sesto anno di vita del bambino, per gli anni successivi al sesto fino all’ottavo anno e per i periodi ancora non fruiti, l’indennità al 30% della retribuzione è erogabile solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2017 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a euro 16.311,43 (euro 6.524,57 per 2,5) come per il 2016. Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.
Nei casi di adozione e affidamento il congedo può essere fruito entro 12 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
Congedo straordinario retribuito per familiari di disabili gravi
Per i lavoratori dipendenti che chiedono di fruire del congedo straordinario retribuito di due anni per assistere un familiare disabile grave (art. 42, comma 5 e ss. del T.U. 151/01 “tutela della maternità e paternità”), l'importo complessivo massimo annuo, da ripartire fra l'indennità economica e il costo della copertura figurativa, previsto dalla legge, viene confermato per il 2017 in € 47.445,82, come per l’anno 2016.
Lavoratrici autonome
Per le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole professionali, pescatrici) vengono indicate le retribuzioni giornaliere su cui calcolare l’indennità di maternità, nonché l’indennità per congedo parentale e quella per l’interruzione della gravidanza. Nessuna variazione rispetto al 2016.
Si ricorda che il D.Lgs. n. 80/2015 ha esteso al padre lavoratore autonomo l’indennità prevista per le lavoratrici autonome per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.