Particolari categorie di lavoro
Categoria
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Retrib. giornaliera
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Indennità maternità/paternità
(80%)
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Indennità cong. parentale solo lavoratrici
(30%)
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Artigiane
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€48,98
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€ 39,18
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€ 14,69
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Commercianti
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€ 48,98
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€ 38,18
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€ 14,69
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Coltivatrici dirette
Colone e mezzadre
Imprenditrici agricole
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€ 43,57
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€ 34,86
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€ 13,07
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Pescatrici
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€ 27,21
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€ 21,77
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€ 8,16
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Genitori parasubordinati. Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, c.d. Parasubordinati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che pagano l'aliquota contributiva, si sono susseguite negli anni diverse disposizioni, a modifica del T.U. n. 151/2001, riguardo la fruizione dell'indennità di maternità, paternità e congedo parentale, ai fini dell'equiparazione ai lavoratori dipendenti.
Indennità maternità/paternità. Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. Il congedo di paternità viene riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre; di abbandono del figlio da parte della madre; di affidamento esclusivo del figlio al padre. La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha disposto il diritto per questi lavoratori all'indennità di maternità o all’indennità di paternità, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. La disposizione in esame che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), si applica sia agli eventi “parto”, sia alle adozioni o affidamenti. Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, mentre permane l'obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro. L’INPS precisa che anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro.
Congedo parentale. Sempre la legge n. 81/2017 ha previsto che questi lavoratori hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.
Riduzione del requisito contributivo. Il DL n. 101/2019 convertito con legge n. 128/2019 riduce il requisito contributivo per il congedo di maternità e il congedo parentale da 3 mesi a 1 mese da far valere, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio dell’evento o l’inizio del periodo indennizzabile.
Automaticità delle prestazioni. Questo importante principio, valido per il lavoro dipendente, è stato esteso anche a tale categoria di lavoro dall' art 13 del D.Lgs. n. 80/2015. Pertanto le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all'indennità di maternità o di paternità anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente.
Non sono interessati all'automaticità delle prestazioni i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.
LA TUTELA DEL PATRONATO ITAL UIL
Il Patronato Ital-Uil offre tutela e assistenza gratuite alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, per presentare le domande delle prestazioni all'Inps in via telematica (congedo di maternità/paternità, congedi parentali) e per lo svolgimento della pratica.
E' sempre opportuno rivolgersi all'Ital Uil anche per determinare il calcolo dell'indennità spettante e per la successiva tutela qualora l'Inps non riconosca il diritto alle prestazioni.