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Particolari categorie di lavoro

 

Il Testo unico prevede “Disposizioni speciali” relativamente ad alcune tipologie di lavoro, quale ad esempio il lavoro a tempo parziale, quello agricolo, ecc., mentre apposite parti sono dedicate alla tutela della maternità del lavoro autonomo, delle libere professioni, delle lavoratrici parasubordinate, ecc., fino agli assegni di maternità per casalinghe e lavoratrici discontinue.
Ne riportiamo alcune.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf) il diritto all’indennità economica è subordinato a particolari condizioni contributive, e cioè risultino dovuti o versati, anche in settori diversi da quello domestico, 52 contributi settimanali nel biennio precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria, o 26 contributi settimanali nell’anno precedente l’inizio dell’astensione stessa.
 
Le lavoratrici e i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari hanno diritto al congedo di maternità (anche a quello anticipato e alla flessibilità dell’astensione obbligatoria) e di paternità ed ai relativi trattamenti economici previsti, ma non anche a quello parentale, ai permessi giornalieri, ai permessi per malattia del figlio e ai permessi in caso di grave disabilità.
Le lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici agricole professionali e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acqua interne, hanno diritto, al sussistere di determinate condizioni  e requisiti, all'indennità giornaliera (80%) per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi la data stessa.
L'indennità non comporta l'obbligo di astenersi dall'attività lavorativa.
In caso di interruzione della gravidanza verificatasi dopo il terzo mese di gestazione sono indennizzati i 30 giorni successivi all'evento.
 
Adozione e affidamento. Indennità di maternità. Il D.Lgs. n. 80/2015 prevede che in caso di adozione o di affidamento l'indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto per le lavoratrici dipendenti. Quindi il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice, senza limiti di età e fino al raggiungimento della maggiore età. In precedenza in caso di adozione o affidamento l'indennità di maternità spettava per tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, con limiti di età.
 
Indennità di paternità per i lavoratori autonomi 
Sempre il D.Lgs. n. 80/2015 prevede che il padre lavoratore autonomo può fruire dell'indennità di paternità, quando la madre sia lavoratrice dipendente o autonoma in presenza delle casistiche previste dall'art. 28 del T.U. n. 151/2001: morte o grave infermità della madre; abbandono del figlio da parte della madre; affidamento esclusivo del figlio al padre.
 
L'indennità di paternità è riconoscibile, nei casi previsti, dalla data in cui si verifica uno deglieventi fino alla fine del periodo post partum  che sarebbe spettato alla madre lavoratrice.
 
Non sussiste obbligo di astensione dal lavoro nei periodi indennizzati come paternità e maternità.
 
 
Il congedo parentale con il relativo trattamento economico (30%) spetta alle madri lavoratrici autonome per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino (oppure entro l'anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato). Durante il congedo parentale la lavoratrice deve astenersi effettivamente dall'attività lavorativa. I padri lavoratori autonomi continuano a non poter fruire del congedo parentale come tutti gli altri lavoratori, dipendenti e non.
L'indennità per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa data, l'indennità per congedo parentale, nonché quella per interruzione della gravidanza devono essere calcolate su un minimale retributivo giornaliero fissato annualmente, diverso per le varie categorie.
 
 
 

 

 

 

                                                  Indennità maternità lavoratrici autonome per il 2020

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Categoria
 
 

 

 

Retrib. giornaliera
 
 

 

 

Indennità maternità/paternità
 

 

 

(80%)
 
 

 

 

Indennità cong. parentale solo lavoratrici
 
 
 
(30%)
 

 

 

Artigiane
 

 

 

 
 

 

 

€48,98
 

 

 

39,18
 
 

 

 

14,69
 

 

 

Commercianti
 

 

 

€ 48,98
 

 

 

38,18
 
 

 

 

14,69
 
Coltivatrici dirette
 
Colone e mezzadre
 
Imprenditrici agricole
 
 

 

 

€ 43,57
 

 

 

34,86
 

 

 

13,07
 
 
Pescatrici
 

 

 

€ 27,21
 

 

 

21,77
 

 

 

€ 8,16

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genitori parasubordinati.  Per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS, c.d. Parasubordinati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che pagano l'aliquota contributiva, si sono susseguite negli anni diverse disposizioni, a modifica del T.U. n. 151/2001, riguardo la fruizione dell'indennità di maternità, paternità e congedo parentale, ai fini dell'equiparazione ai lavoratori dipendenti.

Indennità maternità/paternità. Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata, hanno diritto all'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi. Il congedo di paternità viene riconosciuto in caso di morte o grave infermità della madre; di abbandono del figlio da parte della madre; di affidamento esclusivo del figlio al padre.  La legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo ha disposto il diritto per questi lavoratori all'indennità di maternità o all’indennità di paternità, a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. La disposizione in esame che interessa la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata (sia parasubordinati che liberi professionisti), si applica sia agli eventi “parto”, sia alle adozioni o affidamenti. Continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di flessibilità del congedo di maternità, mentre permane l'obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi di interdizione anticipata e prorogata dal lavoro. L’INPS precisa che anche in caso di parto fortemente prematuro (ossia quello avvenuto in data antecedente all’inizio del periodo indennizzabile), nonché di parto avvenuto successivamente alla data presunta, l’indennità di maternità o paternità viene erogata a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro.

Congedo parentale. Sempre la legge n. 81/2017 ha previsto che questi lavoratori hanno diritto al trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, pari a sei mesi fruibile entro i primi tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia del minore in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale.

Riduzione del requisito contributivo. Il DL n. 101/2019 convertito con legge n. 128/2019 riduce il requisito contributivo per il congedo di maternità e il congedo parentale da 3 mesi a 1 mese da far valere, nei dodici mesi antecedenti la data di inizio dell’evento o l’inizio del periodo indennizzabile.

Automaticità delle prestazioni. Questo importante principio, valido per il lavoro dipendente, è stato esteso anche a tale categoria di lavoro dall' art 13 del D.Lgs. n. 80/2015. Pertanto le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione Separata hanno diritto all'indennità di maternità o di paternità  anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente. 

 

Non sono interessati all'automaticità delle prestazioni i liberi professionisti iscritti alla Gestione stessa, in quanto gli stessi sono tenuti al pagamento della contribuzione.

 

 

LA TUTELA DEL PATRONATO ITAL UIL

Il Patronato Ital-Uil offre tutela e assistenza gratuite alle lavoratrici e ai lavoratori interessati, per presentare le domande delle prestazioni all'Inps in via telematica (congedo di maternità/paternità, congedi parentali) e per lo svolgimento della pratica.

E' sempre opportuno rivolgersi all'Ital Uil anche per determinare il calcolo dell'indennità spettante e per la successiva tutela qualora l'Inps non riconosca il diritto alle prestazioni.