Permessi e congedi di paternità: la guida sui diritti nel 2025

Conciliare lavoro e famiglia con l’arrivo di un figlio rappresenta una sfida per molti genitori. Il numero delle famiglie in cui entrambi i genitori sono lavoratori è aumentato, e oggi più che mai trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavoro è diventato una priorità. Proprio per questo, molte famiglie chiedono condizioni lavorative più flessibili per la cura dei propri figli e un maggior numero di permessi e congedi a tutela della paternità. 

 

In questo articolo faremo una panoramica sui principali strumenti di tutela previsti nel 2025 per i papà che lavorano.

 

 

1. Congedo di paternità: cos’è, durata e come funziona

 

 

Il congedo di paternità obbligatorio è un permesso retribuito dal lavoro che spetta ai papà per un periodo di 10 giorni lavorativi, continuativi o frazionati a giorni, che salgono a 20 giorni in caso di parto gemellare. È riconosciuto ai soli lavoratori dipendenti, pubblici e privati, anche adottivi e affidatari.

 

Nel corso degli ultimi anni, la durata dei permessi e dei congedi a tutela della paternità è stata oggetto di numerosi cambiamenti. Inizialmente, il congedo obbligatorio era di un solo giorno (2013-2015), ma è stato progressivamente esteso:

 

  • 2 giorni nel 2016-2017
  • 4 giorni nel 2018
  • 5 giorni nel 2019
  • 7 giorni nel 2020
  • 10 giorni dal 2021 in poi

 

Quando richiedere il congedo di paternità obbligatorio

 

Il congedo obbligatorio può essere richiesto a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto ed entro il quinto mese di vita del figlio (adozione o affidamento), sia in caso di nascita che di morte perinatale del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo). Inoltre, può anche essere richiesto durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

 

Durante il periodo di fruizione del congedo obbligatorio, è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

 

 

Congedo di paternità “alternativo” in caso di gravi difficoltà della madre

 

Durante il periodo di gravidanza e puerperio, nonché in caso di adozione ed affidamento, il padre lavoratore dipendente o lavoratore autonomo, ha inoltre diritto al congedo di paternità (alternativo), equivalente a quello che sarebbe spettato alla madre.

 

Il congedo di paternità spetta per i papà al lavoro nel caso in cui:

 

  • la madre sia impossibilitata alla cura del bambino (in caso di morte o grave infermità della stessa, abbandono del figlio da parte della madre, affidamento esclusivo del bambino al padre).

 

 

2. Congedo parentale: diritti per i papà al lavoro

 

I permessi e i congedi a tutela della paternità sono diritti riconosciuti ai genitori che intendono assentarsi dal lavoro per la cura dei figli. Il congedo parentale è tra le principali forme di tutela per i papà lavoratori, e offre una copertura per la cura dei figli nei primi 12 anni di ciascun figlio (o dall’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento), fatta eccezione per i figli con disabilità.

 

Cos’è e come funziona il congedo per i papà?

 

Il congedo parentale spetta ad entrambi i genitori, per un periodo complessivo non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo di almeno tre mesi, nei primi 12 anni di età dei figli. Il congedo è suddiviso in modo equo tra madre e padre, garantendo a entrambi i genitori un’opportunità di partecipare attivamente alla cura dei bambini.

 

Ripartizione del congedo parentale tra madre e padre

 

Il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un massimo di 6 mesi, elevabili a 7 in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

A mamma e papà lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui 3 mesi indennizzabili all’80%), per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi, di cui:

o alla madre: 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

o al padre: 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;

o a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro: un ulteriore periodo indennizzabile di 3 mesi;

o al genitore solo9 mesi indennizzati al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Il congedo parentale spetta anche ai padri lavoratori autonomi e agli iscritti alla Gestione separata INPS.

 

 

3.    Congedo per malattia del figlio

 

I papà lavoratori dipendenti hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per la malattia di ciascuno dei propri figli, anche adottivi. Anche questi permessi e congedi rientrano tra quelli previsti dal legislatore a tutela della paternità.

 

Fino ai 3 anni di età del bambino o della bambina, il congedo spetta per tutto il periodo corrispondente alla malattia del bambino.

 

Tra i 3 e gli 8 anni di età spetta, invece, per un limite massimo di 5 giorni lavorativi all’anno.

 

Per fruire del congedo per la malattia deli figli, è necessario presentare al datore di lavoro un certificato di malattia relativo al minore.

In linea generale, nel settore privato i congedi per “malattia bambino” non sono retribuiti. Tuttavia, i contratti collettivi nazionali possono prevedere condizioni di miglior favore per i lavoratori.

 

 

4.    Permessi per allattamento: spettano anche ai papà?

 

Fino al primo anno di vita dei bambini o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, entrambi i genitori lavoratori dipendenti hanno diritto ai riposi giornalieri retribuiti, comunemente detti “riposi per allattamento”.

 

Alla madre e al padre lavoratore dipendenti, spettano:

 

  • 2 ore al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere;
  • 1 ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.

Nel caso di fruizione di asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, i riposi si riducono della metà:

 

  • 1 ora al giorno di riposo, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere;
  • mezz’ora, in caso di orario giornaliero di lavoro inferiore a sei ore.

Il lavoratore padre può richiedere il riposo giornaliero in alternativa alla madre lavoratrice dipendente qualora la madre:

 

  • non si avvalga dei riposi, per espressa rinuncia;

oppure

 

  • appartenga a una delle categorie che non danno diritto ai riposi per allattamento.

Tuttavia, il padre non può richiedere i permessi per allattamento se la madre lavoratrice dipendente:

 

  • si trova in astensione obbligatoria o facoltativa;

oppure

  • è assente dal lavoro per sospensione da aspettativa, permessi non retribuiti o pause lavorative per part-time verticale.

 

Permessi per allattamento in caso di parto plurimo

 

In caso di parto plurimo i riposi per allattamento:

  • sono raddoppiati.

Le ore aggiuntive possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di congedo di maternità, o nel teorico periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto, e di congedo parentale della madre.

 

 

5.    Congedo di paternità: divieto di licenziamento, dimissioni

 

 

Il padre lavoratore che fruisce del congedo di paternità non può essere licenziato per la durata del congedo e fino al compimento di 1 anno di età del figlio. Il divieto vale anche per le adozioni e gli affidamenti fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. È previsto anche nel caso di adozione internazionale, dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore da adottare, o della comunicazione dell’invito a recarsi all’estero per ricevere la proposta di abbinamento.

 

Durante il cosiddetto “periodo protetto” è previsto, da parte del lavoratore, l’obbligo della convalida nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto, presso la sede dell’Ispettorato territoriale del Lavoro. Questa disposizione è volta a contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” attraverso un meccanismo che affermi con certezza la volontà del lavoratore di dimettersi.

 

I padri lavoratori dipendenti, che si dimettono volontariamente e che hanno usufruito del congedo di paternità fino al compimento di un anno di età del bambino, possono fare domanda di NASpI.

 

Condividi notizia

Articoli correlati

Torna in alto