UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Infermieri professionali

Questa categoria di lavoratori è collocata al di fuori delle quote; pertanto è possibile assumere infermieri dall'estero in qualsiasi momento dell'anno senza dover attendere il decreto flussi.
In tal modo possono fare ingresso gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della salute, ovvero ottenuto in Italia o in uno Stato U.E.

Sono legittimate a effettuare la richiesta di nulla osta:
a)    le strutture sanitarie pubbliche e private;
b)    le società di lavoro interinale, previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata;
c)    le cooperative, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.
 
Il nuovo Regolamento di attuazione della legge Bossi - Fini (DPR 334/04) ha previsto che i lavoratori stranieri impiegati in Italia con la qualifica di infermieri professionali, possano cambiare datore di lavoro direttamente in Italia senza dover intraprendere, ogni volta, una nuova procedura di autorizzazione di assunzione dall'estero. E' inoltre possibile cambiare datore di lavoro, quindi dare le dimissioni presso il datore di lavoro che inizialmente aveva ottenuto l'autorizzazione di ingresso dall'estero e stipulare direttamente in Italia un nuovo contratto di lavoro, sempre con una struttura pubblica o privata che svolge attività sanitaria e che assume l'infermiere nella sua qualifica. La normativa precisa infatti che gli infermieri possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro “a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta”.

Il presupposto essenziale perché sia autorizzato l'ingresso dall'estero e, comunque, per il lecito esercizio in Italia della professione di infermiere professionale, è il riconoscimento del relativo titolo di studio. La procedura di riconoscimento del titolo deve essere attivata dallo stesso datore di lavoro interessato all'assunzione dall'estero o dal diretto interessato nel caso abbia già un regolare soggiorno in Italia e, sostanzialmente, si basa sulla valutazione del curriculum di studi: non è quindi sufficiente il semplice diploma in quanto oltre ad esso dovrà essere tradotto e legalizzato presso la competente rappresentanza consolare italiana anche l'intero programma di studi, con indicazione del monte ore di ciascuna materia, per ogni anno di corso.

I cittadini stranieri in possesso di titoli stranieri conseguiti in un Paese comunitario, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio professionale in Italia, devono presentare domanda per il riconoscimento del titolo anche se già riconosciuto in un altro Paese dell'Unione Europea. In tal caso, il Ministero della salute prende in considerazione le eventuali integrazioni di formazione e di attività professionale acquisite dall'interessato nel Paese comunitario.
Infine, a seguito del riconoscimento del titolo di studio e dell'ingresso in Italia, con relativo rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero deve richiedere l'iscrizione all'Albo professionale, che provvede all’iscrizione dopo aver verificato, la conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

 

 

 

 

(Aprile 2016)