Ingresso per studio
I cittadini stranieri che intendono frequentare in Italia corsi superiori di studio o di istruzione tecnico professionale devono richieere il visto di ingresso per motivi di studio all’Ambasciata o al Consolato italiano nel paese di provenienza.
Alla richiesta devono allegare la seguente documentazione:
• certificato di iscrizione al corso prescelto;
• titolo finale di studio tra quelli considerati equipollenti al titolo di scuola secondaria italiana;
• disponibilità di mezzi di sostentamento non inferiori all’importo annuo dell’assegno sociale mediante fidejussione, bonifico o versamento, garanzie fornite da istituzioni o enti affidabili, italiani o stranieri, o da governi stranieri o garanzia di sostentamento presentata da privato italiano o straniero legalmente soggiornante con permesso di durata residua non inferiore a un anno;
• indicazione di un alloggio in Italia;
• disponibilità di somma per il rimpatrio o biglietto di ritorno;
• copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, con assicurazione estera o italiana valide in Italia o iscrizione al SSN.
Permesso di soggiorno per studio
Entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, lo studente deve richiedere il permesso di soggiorno per motivi di studio.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio ha durata di 1 anno ed è rinnovabile. Il rinnovo è possibile previa dimostrazione del possesso dei requisiti previsti per il rilascio e superamento di almeno un esame per il primo anno e di almeno due esami per i successivi. Il permesso non è rinnovabile oltre il terzo anno fuori corso.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio è rinnovabile anche al fine di proseguire gli studi, previa autorizzazione dell'Università con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo straniero ha fatto ingresso a condizione che la domanda sia presentata almeno 30 gg. prima della scadenza del permesso.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per studio può prestare attività lavorativa subordinata per un massimo di 20 ore settimanali e comunque non superiore alle 1040 ore annuali.
Il permesso di soggiorno per studio può essere convertito in lavoro subordinato nell’ambito delle quote previste dal decreto flussi; nel caso di conseguimento della laurea o laurea specialistica il permesso per studio può essere convertito in permesso per lavoro al di fuori delle quote dei decreto flussi e dunque in qualsiasi momento dell’anno.
Lo studente straniero che consegue il diploma di laurea triennale o laurea specialistica, il dottorato o un master universitario di II livello, in assenza di un’occupazione, può iscriversi al Centro per l’Impiego per un periodo non superiore a dodici mesi e chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
La legislazione italiana riconosce piena parità dello studente straniero con lo studente italiano per tutte le misure a sostegno del diritto allo studio, incluse borse di studio, prestiti d’onore e servizi abitativi. Le legge prevede la possibilità per le Regioni di assicurare servizi di mensa gratuiti a studenti stranieri in condizioni disagiate.
La certificazione delle condizioni economiche dello studente straniero viene rilasciata dall’autorità del paese di provenienza, con traduzione da parte della Rappresentanza italiana.
Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato a presentare in modalità telematica la domanda di rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di studio.
(Aprile 2016)