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Ingresso per lavoro autonomo

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro autonomo avviene nell’ambito delle quote di ingresso stabilite annualmente con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il cosiddetto decreto flussi, sulla base dei criteri indicati nel documento programmatico triennale sulle politiche dell’immigrazione.

Richiesta di nulla osta al lavoro autonomo
Il cittadino straniero che intende esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, professionale, artigianale o commerciale, ovvero che intenda costituire una società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie, dopo l’emanazione del decreto flussi può presentare la richiesta del visto di ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza. Per presentare tale richiesta il cittadino deve dimostrare di:
a)    disporre delle risorse adeguate per l'esercizio delle attività che intende intraprendere in Italia ed essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio delle singole attività (es. iscrizione albi, registri, ecc.);
b)    disporre di un’idonea sistemazione alloggiativa;
c)    disporre di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di un importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione della partecipazione alla spesa sanitaria.

Il cittadino straniero deve seguire una procedura dettagliata per l'ottenimento del nulla osta dalla Questura, presupposto essenziale per la richiesta del visto di ingresso per lavoro autonomo.
Nel caso si trovi già in Italia per altre ragioni (es. turismo o affari) può personalmente presentare le richieste ai diversi uffici, altrimenti potrà seguire tutta la procedura un procuratore munito di apposita delega.

Se si intende svolgere una delle attività per le quale sono richieste delle autorizzazioni, licenze o l'iscrizione ad appositi registri o albi, bisogna indirizzare l’apposita richiesta ad uno degli Enti preposti:
a)    al competente Ordine professionale nel caso di attività che richiedono il rilascio di un titolo di abilitazione o di autorizzazione per svolgere tale attività;
b)    alla Camera di Commercio (CCIAA) del luogo in cui l'attività verrà svolta, nel caso in cui si tratti di un'attività che non richieda il rilascio di abilitazione o autorizzazione.

Le dichiarazioni rilasciate devono avere una data non anteriore a tre mesi dalla richiesta del visto di ingresso. In possesso della Dichiarazione di nulla osta a svolgere l’attività autonoma o professionale e dell’attestazione dei parametri finanziari di riferimento il cittadino straniero deve richiedere alla Questura territorialmente competente, il nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso. Per ottenere il nulla osta provvisorio alla questura occorre presentare oltre ai predetti documenti anche la documentazione relativa alla disponibilità di un alloggio in Italia (contratto di acquisto, di locazione, dichiarazione di ospitalità). Infine dopo aver ottenuto il nulla osta all'ingresso da parte della Questura, il cittadino deve richiedere alla rappresentazione diplomatica o consolare italiana il visto di ingresso per lavoro autonomo. La Rappresentanza verificherà che sussista la disponibilità nell’ambito della quota prevista per lavoro autonomo nel decreto flussi.
Le Rappresentanze diplomatiche o consolari possono richiedere al cittadino extracomunitario documenti aggiuntivi per il rilascio del visto di ingresso per lavoro autonomo. Come nel caso di ingresso per lavoro subordinato una volta effettuato l'ingresso in Italia, il cittadino, entro 8 giorni lavorativi, dovrà presentare la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo utilizzando gli appositi Kit e inviandoli per mezzo dell'Ufficio postale.

Il Patronato ITAL in virtù del Protocollo sottoscritto con il Ministero dell’Interno è abilitato ad assistere e inoltrare le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

 

 

 

 

(Aprile 2016)