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La tutela degli infortuni in ambito domestico

Infortuni in ambito domestico:assicurazione casalinghe/i
Ogni anno si verificano nelle abitazioni un numero eccessivo di infortuni, è quindi opportuno promuovere una informazione più ampia sull’”Assicurazione delle casalinghe” e agire sul fronte della prevenzione degli infortuni domestici.
La legge 493/99 prevede la tutela degli infortuni avvenuti in ambito domestico e interventi mirati alla prevenzione affidandola all’Inail

Chi si deve assicurare
Devono assicurarsi le donne o gli uomini, di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, che svolgono in via non occasionale, gratuitamente e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizzato alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui vivono.
Sono esclusi coloro che sono occupati in attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale.

Eventi tutelati
Sono tutelati gli infortuni per causa violenta avvenuti in ambito domestico, intendendo come tale la casa di abitazione e le sue pertinenze come il garage, la cantina, le parti condominiali, ecc., che determinino una inabilità permanente pari o superiore al 27%. Dal 17 maggio 2006 la tutela assicurativa è stata estesa anche ai casi di infortuni mortali.

Le prestazioni erogate
- La rendita per inabilità permanente.
- La rendita ai superstiti, qualora il decesso derivi direttamente dall’infortunio. Viene corrisposto anche l'assegno funerario con le stesse modalità vigenti per il settore industria.
Per conseguire le prestazioni da parte dell’Inail, è necessario essere in regola con l’iscrizione, non si applica infatti il principio della automaticità delle prestazioni, come in generale previsto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Come ci si assicura
Per assicurarsi si deve pagare un premio annuo di Euro 12,91, tranne i casi di esenzione per motivi di reddito. In caso di prima iscrizione, il pagamento del premio deve essere effettuato alla data di maturazione dei requisiti assicurativi, utilizzando l’apposito bollettino. L’importo non è frazionabile su base mensile, ed è deducibile ai fini fiscali.
La scadenza per il rinnovo è il 31 gennaio di ogni anno. A coloro che si sono già iscritti l’Inail invierà, entro la fine di ogni anno, una lettera con il bollettino precompilato.
Sono esentati dal pagamento del premio coloro che hanno un reddito individuale lordo per l’anno precedente non superiore a 4.648,11 Euro e se appartenenti a nuclei familiari con reddito complessivo lordo non superiore a 9.296,22 Euro. Per questi il premio è a carico dello Stato. In caso di prima iscrizione gli interessati devono compilare il modulo di autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti per l'esonero. Chi si è iscritto precedentemente con l’autocertificazione, nel caso in cui rientri ancora nei limiti di reddito, resta automaticamente iscritto, nel caso invece li superi dovrà pagare il premio entro il 31 gennaio.
Se è venuto meno anche uno solo dei requisiti richiesti per l’assicurazione deve comunicare la variazione intervenuta all’Inail, chiedendo la cancellazione con l’apposito modulo predisposto.

La tutela del patronato ITAL-UIL
La modulistica è reperibile presso le sedi del Patronato Ital-Uil, che offre tutela e assistenza gratuite a tutti coloro che sono soggetti a questo obbligo assicurativo: iscrizione, richiesta di prestazioni, ecc..