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Cause di servizio

Destinatari

Fino al 5 dicembre 2011 i dipendenti pubblici, a fronte di un’infermità o lesione di carattere permanente della loro integrità psicofisica, subita in ambito lavorativo avevano la possibilità di presentare all’amministrazione/ente di appartenenza, una specifica richiesta tesa ad accertare l’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della causa di servizio.

 

L’articolo 6 della legge n. 214/2011 (Monti –Fornero) ha disposto, a partire dal 6 dicembre 2011, l’abrogazione della causa di servizio, dell’equo indennizzo, della pensione privilegiata nonché del rimborso delle spese di degenza derivanti da causa di servizio ai dipendenti del comparto pubblico quali gli enti locali e le Amministrazioni statali (ai quali è stata estesa la tutela contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall’INAIL per tutte le attività assicurabili alla stessa) lasciandole in vigore per il personale militare e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare nonché ai Vigili del Fuoco.

 

 

Presupposti per il riconoscimento

 

Gli elementi comuni ed essenziali da cui scaturisce il riconoscimento dell’infermità dipendente da causa di servizio e il relativo beneficio dell’equo indennizzo sono:

 

·         l’evento dannoso

 

·         l’occasione di lavoro.

 

Per evento dannoso deve intendersi qualsiasi lesione o infermità, sia temporanea (con o senza postumi), che permanente (anche di natura psichica), compresa la morte del dipendente.

Per infermità subite/contratte in occasione di lavoro si intendono quelle patologie determinatesi a seguito di adempimenti connessi agli obblighi di servizio, distinti, quindi, dai pericoli ordinari ai quali si è genericamente soggetti nell’arco della giornata lavorativa.

 

E’ da ritenersi, inoltre, dipendente da causa di servizio, l’infortunio definito “in itinere”, subito durante il percorso per recarsi dalla propria abitazione alla sede di servizio o viceversa, ancorché con determinati obblighi di comportamento.

 

 

La domanda

 

L’istanza deve essere presentata all’Amministrazione o al Comando presso il quale è prestato il servizio, ovvero è stato prestato servizio, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento o da quella in cui ha avuto effettiva conoscenza dell’infermità.

Nella domanda devono essere riportate la natura dell’infermità o lesione subita, i fatti di servizio e le conseguenze prodotte sull’organismo.

La domanda di riconoscimento della causa di servizio può essere proposta dagli eredi del lavoratore o del pensionato entro sei mesi dall’avvenuto decesso.

 

Il procedimento per il riconoscimento può essere attivato d’ufficio dall’Amministrazione ma si consiglia di attivarsi personalmente per non far decorrere il termine sopra citato.

 

 

Visita

 

A seguito di domanda seguirà l’invito a visita presso la Commissione medica competente. E’ facoltà del lavoratore farsi assistere, in sede di visita medica, da un proprio medico di fiducia con onere a carico del lavoratore.

 

 

Reiezione

 

Contro il provvedimento di diniego delle dipendenze da cause di servizio va presentato ricorso davanti al Giudice ordinario passati 90 giorni dal tentativo obbligatorio di conciliazione.

 

 

La pensione privilegiata

 

L’infermità o lesione subita in ambito lavorativo dà la possibilità di presentare, dopo l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro, la domanda di pensione privilegiata.

La presentazione di questa istanza può avvenire anche senza l’avvenuto riconoscimento precedente della causa di servizio.