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Ricovero a tempo pieno: eccezioni

La legge 104 prevede che presupposto per la concessione dei benefici è che la persona in situazione di disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno.
Per ricovero a tempo pieno si intende quello per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.
Pertanto nel caso di ricoveri in day hospital e in centri diurni con finalità assistenziali o riabilitative o occupazionali, i permessi possono essere richiesti.
Secondo le indicazioni Inps fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno le seguenti ipotesi:
  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate /ipotesi prevista dal Ministero del lavoro con nota 13/2009, messaggio Inps n. 14480/2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine. Riteniamo che oltre alla condizione dello stato vegetativo permanente debba essere presa in considerazione anche l'ipotesi del coma vigile come in precedenza precisato dall'Inps;
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare:

Inoltre la legge prevede che:

  • il prolungamento del congedo paretale fino agli 8 anni del bambino spetta anche nel caso di ricovero qualora i sanitari richedano la presenza dei genitori;
  • il congedo retribuito biennale può essere concesso anche nel caso di ricovero a tempo pieno del disabile, quando sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza.