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Soggetti interessati e criteri generali

 

Possono fruire dei tre giorni di permesso mensile i lavoratori dipendenti pubblici e privati genitori di figli disabili gravi, nonché il coniuge, i parenti o affini di persone con grave disabilità entro il 2° grado e gli stessi lavoratori disabili.
 
I parenti o gli affini di terzo grado (es. zii, nipoti, ecc.) hanno diritto ai permessi lavorativi solo al sussistere di determinate condizioni.
 
Inoltre hanno diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza consenso ad altra sede.
Le agevolazioni sono concesse purché la persona gravemente disabile non sia ricoverata a tempo pieno, con alcune eccezioni.
Solo un lavoratore dipendente può usufruire dei tre giorni per l’assistenza alla stessa persona con handicap grave (referente unico), ad eccezione dei genitori.
 
Non sono più richiesti i requisiti della continuità e della esclusività dell’assistenza prestata, quali presupposti necessari ai fini del godimento dei permessi. In precedenza tali requisiti erano stati sostituiti con quelli della sistematicità e adeguatezza