
ASDI
Che cosa è?
L’assegno è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ed attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016.
I requisiti
L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;
b) essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
c) essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;
e) non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
f) avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.
Quanto spetta:
L’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita e non può ess ere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli
minori a carico nel nucleo familiare,qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per gli stessi.
Nei periodi di percezione dell’assegno non sono erogati gli ANF; inoltre tali
periodi non sono coperti da contribuzione figurativa.
La domanda:
La domanda di ASDI è telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della NASpI, entro e non oltre i 30 giorni successivi.