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ASDI

 

Che cosa è?

 

L’assegno è una misura assistenziale a carattere sperimentale istituita dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, ed attuata con decreto interministeriale 29 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n.13 del 18 gennaio 2016.

 

I requisiti

L’assegno è riservato ai disoccupati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a)    aver fruito della NASpI per la durata massima spettante;

b)    essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;

c)    essere componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18, ovvero avere un’età pari o superiore a 55 anni e non avere maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;

d)    essere in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, da cui risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000;

e)    non avere usufruito dell’ASDI per più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e per più di 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;

f)     avere sottoscritto, presso i competenti centri per l'impiego, un progetto personalizzato, o patto di servizio, di presa in carico.


Quanto spetta:

L’importo dell’ASDI è pari al 75 per cento dell’ultima indennità NASpI percepita e non può ess ere superiore all’ammontare dell’assegno sociale. L’importo può essere incrementato in base alla presenza di uno o più figli

minori a carico nel nucleo familiare,qualora l’altro genitore non usufruisca degli assegni per il nucleo familiare (ANF) per gli stessi.

Nei periodi di percezione dell’assegno non sono erogati gli ANF; inoltre tali

periodi non sono coperti da contribuzione figurativa.

 

 

La domanda:

 

La domanda di ASDI è telematica e va presentata alla fine del periodo massimo di fruizione della NASpI, entro e non oltre i 30 giorni successivi.