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NASPI

 

 

La Naspi (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) è l’indennità che ha sostituito l’ASpI e la Mini ASpI per gli eventi di disoccupazione verificatesi dal 1° maggio 2015.

 

DESTINATARI

 

La NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego) spetta ai lavoratori dipendenti che abbiamo perduto involontariamente il lavoro, compresi anche:

  • apprendisti;
  • soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative;
  • personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

A partire dal 1° gennaio 2022 la prestazione spetta anche agli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge n. 240 del 1984.

Non spetta a:

  • dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
  • operai agricoli a tempo determinato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

 

 

REQUISITI

 

E’ richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  •     stato di disoccupazione involontaria (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro);
  •     almeno 13 settimane di contribuzione versata o dovuta (nel rispetto del minimale) nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per la ricerca delle 13 settimane sono considerate utili anche le seguenti tipologie di contribuzione: lavoro estero Paesi UE/convenzionati; maternità; astensione per malattia figlio

 La NASpI è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale nell’ambito della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 1, comma 40, legge 92/2012 – c.d. legge Fornero). Ottenimento anche per licenziamenti disciplinari ed in caso di offerta economica (art. 6 Dlgs 23/2015)

 

BASE DI CALCOLO E IMPORTO

L’importo dell’indennità, che sarà erogata mensilmente,è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il numero di settimane di contribuzione (a prescindere dal minimale)e moltiplicata per il coefficiente 4,33.

In particolare:

  •   se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è pari o inferiore a 1.352,19 euro (importo 2023), la NASpI è pari al 75% della retribuzione mensile stessa;
  •  se la retribuzione mensile, come sopra determinata, è superiore 1.352.19 euro, la NASpI è pari al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L’importo mensile dell’indennità non può superare in ogni caso i 1.470,99 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a partire dal sesto mese di fruizione per chi under 55 (il décalage mensile del 3% opera invece dall’ottavo mese per gli over 55).

 

LA DURATA

 

È pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (massimo 24 mesi).

 

Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione (anche se usufruite in unica soluzione). La contribuzione presente nel quadriennio da “portare in detrazione” è solo quella riferita ai seguenti eventi: DS ord.; DS Agr.; DS Req.Rid.; MiniAspi2012; Aspi; MiniAspi.  

 

 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE e DECORRENZA

Domanda telematica all’INPS entro il termine di decadenza di 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

 

 

ULTERIORI CONDIZIONI

 

L’erogazione della NASpI è condizionata:

  • allo stato di disoccupazione;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  • ai percorsi di riqualificazione professionale.

 

COMPATIBILITÀ/CUMULABILITA’ CON IL LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O DI IMPRESA INDIVIDUALE

 

La NASpI prevede la compatibilità con il rapporto di lavoro subordinato e con l’esercizio di una attività autonoma o di impresa individuale/”parasubordinata”, purché il reddito annuo derivante dall’attività lavorativa:

  •     non superi euro 8.174 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato)nel caso di lavoro subordinato ed in caso di attività “parasubordinata”;
  •     sia inferiore a euro 5.500 (reddito minimo escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato) nel caso di lavoro autonomo/impresa individuale.

In tutti i casi l’interessato ha l’obbligo di comunicare all’Inps, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo presunto e la Naspi gli sarà ridotta nella misura dell’80% del reddito previsto. Nel caso le predette attività siano preesistenti il termine di 30 giorni decorre dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL.

 

Il lavoratore, percettore di Naspi, decade dalla prestazione qualora istauri un rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a 6 mesi e che produca un reddito superiore a quello escluso da imposizione fiscale che garantisce il mantenimento dello status di disoccupato.

Nel caso invece, il rapporto di lavoro non sia di durata superiore a 6 mesi, la Naspi sarà sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro.

 

LA DECADENZA

 

Si decade dall’indennità in caso di:

  •     perdita dello stato di disoccupazione;
  •     nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato senza aver comunicato all’Inps - entro 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro - il reddito annuo previsto;
  •     nuova attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza aver comunicato all’Inps - entro 30 giorni dall’inizio dell’attività - il reddito annuo previsto;
  •     raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  •     acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.

 

CONTRIBUZIONE FIGURATIVA

 

I periodi di percezione della NASpI sono coperti da contribuzione figurativa. Il valore settimanale da accreditare è pari alla media delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali percepite negli ultimi quattro anni. Ai fini del valore della contribuzione accreditata è previsto un tetto massimo pari a 1,4 volte il massimale NASpI.

 

LIQUIDAZIONE ANTICIPATA

 

il lavoratore può richiedere la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, dell'intero importo del trattamento :

  •     come incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma;
  •     come incentivo all’avvio di impresa individuale;
  •     come sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio.

A tal fine, è necessario presentare telematicamente domanda di anticipazione all’INPS, a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale della cooperativa.

Nel caso venga istaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata dalla Naspi, la indennità dovrà essere restituita per intero salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato non si sia istaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale.

Nota bene L’erogazione della NASpI anticipata non dà diritto ne all’accredito della contribuzione figurativa né all’Anf.