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DIS-COLL

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata                                                                                                               

 



La DIS-COLL, per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 81/2017 sul lavoro autonomo, diventa una misura strutturale a partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° luglio 2017 (intervento sperimentale istituito per l’anno 2015 in seguito prorogato anche per il 2016 e poi ancora, con il decreto cd. Milleproroghe anno 2017, esteso anche per le cessazioni verificatesi entro il primo semestre del 2017 e nei limiti della copertura finanziaria prestabilita).


 
OPERATIVITA’ E DESTINATARI

 
E’ destinata ai Co.co.co. e Co.co.pro., con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Spetta anche ai collaboratori con contratto con la P.A. nonché, con riferimento alle cessazioni dei contratti di collaborazione verificatesi a decorrere dal 1° luglio 2017, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Nota bene: con riferimento ai titolari di partita Iva, l’Inps precisa che i collaboratori che, alla data di presentazione della domanda, risultano essere anche titolari di partita Iva attiva ma che non produce reddito (c.d. silente) dovranno preliminarmente provvedere alla chiusura della stessa pena perdita del diritto alla DISCOLL..


 
REQUISITI

E’ richiesta la presenza congiunta dei seguenti requisiti:

  •       stato di disoccupazione al momento della richiesta di indennità DIS-COLL;
  •       almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo temporale che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa; non si applica il principio della automaticità delle prestazioni (art.2116 c.c.).

 

Nota Bene: a partire dalle cessazioni 2016 non viene richiestoche nell’anno in cui si verifica la cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (minimale annuo euro 15.548 diviso 12 = 1.296 diviso 2 = 647,50).

 


ULTERIORI CONDIZIONI
 
L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:
  • allo stato di disoccupazione;
  • alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa;
  • ai percorsi di riqualificazione professionale.
 
 

BASE DI CALCOLO E IMPORTO
 
L’importo dell’indennità è rapportato al reddito imponibile ai fini previdenziali (versamenti contributivi effettuati) derivante dai rapporti di collaborazione riferiti all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione e all’anno civile precedente, diviso per il numero di mesi o frazione di essi corrispondente alla durata dei contratti di collaborazione (interpretazione del Ministero del lavoro).
In particolare:
  • se il reddito mensile, come sopra determinato, è pari o inferiore a 1.195 euro (importo rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), la DIS-COLL è pari al 75% del reddito;
  • se il reddito mensile, come sopra determinato, è superiore a 1.195 euro, la DIS-COLL è pari al 75% del predetto importo, incrementato di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito mensile e il predetto importo.
L’indennità è corrisposta mensilmente. L’importo dell’indennità non può superare i 1.300 euro mensili e si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 91° giorno della prestazione.
 


 
LA DURATA
 
  • non può essere superiore a 6 mesi;
  • è pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata dei contratti di collaborazione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione e la data di cessazione stessa (interpretazione del Ministero del lavoro).
Nota bene: dalla durata come sopra determinata vanno detratti i periodi di durata del rapporto di collaborazione che hanno già dato luogo a precedente DIS-COLL.

 
 
PRESENTAZIONE DOMANDE E DECORRENZA
 
Domanda telematica all’INPS entro il termine di decadenza di 68 gg. dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione.
La DIS-COLL decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Se presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Nota bene: eccezioni in caso di degenza ospedaliera o maternità durante il rapporto di collaborazione poi cessato ovvero nei 68 gg. dalla cessazione.


 
DECADENZA
 
  • in caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni si decade dalla DIS-COLL; al contrario in caso di durata fino a 5 giorni la DIS-COLL è sospesa d’ufficio;
  • raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensionamento di vecchiaia o anticipato (possibilità di opzione in caso di titolarità di assegno ordinario di invalidità);
  • attività di lavoro autonomo o di impresa individuale/attività “parasubordinata” dalla quale derivi un reddito  superiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione (4800 euro/8.000 euro);
  • mancata comunicazione all’Inps entro 30 giorni dall’inizio di nuova attività autonoma/parasubordinata del reddito che si presume possa derivare dalla predetta attività lavorativa.
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