La mobilitą
Si precisa che l’art. 2, co. 71, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni, ha disposto, a far tempo dal primo gennaio 2017 ( licenziamenti intervenuti dal 31/12/2016), l’abrogazione dell'indennità di mobilità ordinaria sostituita dall'indennità NASPI.
Che cosa è:
La mobilità rientra tra gli ammortizzatori sociali ed è una indennità che tutela chi perde il lavoro. A differenza della cassa integrazione presuppone il licenziamento. La mobilità oltre al semplice aiuto economico, consente, in certi casi, il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera.
A chi spetta:
Ai lavoratori, assunti a tempo indeterminato che hanno i seguenti requisiti:
sono iscritti nelle liste di mobilità,
hanno una anzianità aziendale di almeno 12 mesi,
I lavoratori suddetti devono essere stati collocati in mobilità (una volta espletate le procedure per i licenziamenti collettivi con le organizzazioni sindacali):
da imprese ammesse al trattamento straordinario di integrazione salariale (imprese con più di 15 dipendenti),
da imprese sottoposte a procedura concorsuale (il licenziamento deve avvenire per riduzione di personale o per riduzione, trasformazione o cessazione dell'attività aziendale)
Quando va presentata la domanda:
Il lavoratore deve presentare la domanda per l'indennità di mobilità entro 68 giorni dalla data del licenziamento.
Decorre dall'8° giorno dalla data del licenziamento, se la domanda è presentata entro tale data oppure dal 5° giorno successivo alla data di presentazione della domanda, se presentata dopo l'8° giorno dal licenziamento ed entro il 68°.
La durata dell'indennità di mobilità è legata all'età:
Periodo transitorio |
Lavoratori collocati in mobilità |
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Dal 1/1/2013 al 31/12/2014 |
Dal 1/1/2015 al 31/12/2015 |
Dal 1/1/2016 al 31/12/2016 |
Dal 1/1/2017 |
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Mobilità
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Mobilità
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Mobilità |
NASpI |
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Durata in mesi |
Durata in mesi |
Durata in mesi |
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Centro Nord fino a 39 anni |
12 |
12 |
12 |
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Centro Nord da 40 a 49 anni |
24 |
18 |
12 |
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Centro Nord da 50 anni |
36 |
24 |
18 |
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Sud fino a 39 anni |
24 |
12 |
12 |
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Sud da 40 a 49 anni |
36 |
24 |
18 |
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Sud da 50 anni |
48 |
36 |
24 |
L’indennità di mobilità spetta ai lavoratori a seguito di:
licenziamento per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro o per cessazione di attività,
licenziamento a seguito di un periodo di cassa integrazione straordinaria e le imprese prevedono di non poter reimpiegare tutti o parte dei lavoratori sospesi.
Mobilità prorogata
Disposizioni di legge prevedono la possibilità di prorogare il pagamento dell’indennità di mobilità oltre la durata ordinaria.
Misura
E’ determinata con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, o che comunque sarebbe spettato ed e' pari al
100% della misura della CIGS per i primi 12 mesi
all'80% dal tredicesimo mese in poi.
Il trattamento non può superare i massimali stabiliti anno per anno, dal 1 gennaio 2008 la rivalutazione dei massimali è determinata nella misura del 100% dell’aumento dell’indice ISTAT.