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La sordocecitą civile

Recentemente è stata introdotta una nuova definizione di minorazione civile in relazione alla doppia limitazione cui sono affetti i soggetti riconosciuti al contempo ciechi e sordi civili: la sordocecità.

 

Ai cittadini riconosciuti sordociechi spettano le prestazioni economiche distintamente previste per i ciechi e per i sordi.

 

La legge 107/2010 che ha disciplinato in maniera autonoma questa situazione di minorazione civile ha previsto il cumulo e l'erogazione, in forma unificata, delle prestazioni derivanti da cecità e sordità.

 

Quindi, il sordocieco percepisce oltre alle due indennità (di comunicazione e di accompagnamento) anche le due pensioni di cieco, parziale o totale, e per sordità.

 

L'accertamento deve essere effettuato dalla Commissione ASL prevista dalla Legge 104/1992 che dovrà essere integrata dagli specialisti preposti all'accertamento della sordità e della cecità.

 

L'accertamento dovrebbe concludersi in un'unica seduta e non prevede revisioni.

 

Al momento l'Inps non ha ancora aggiornato la procedura per la trasmissione telematica delle relative istanze in linea con quanto già previsto per tutte le altre tipologie di domande di prestazioni in materia di invalidità civile, sordità civile, cecità civile, handicap e disabilità.

 

L'Inps si è inoltre riservato di fornire le istruzioni operative per l'erogazione unificata delle distinte prestazioni spettanti ai soggetti riconosciuti sordociechi.