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Revisione e aggravamento

Revisione
Nel caso in cui la Commissione medica stabilisca che la minorazione riscontrata in sede di accertamento sanitario sia suscettibile di modificazione nel tempo, può fissare un termine alla scadenza del quale l’interessato dovrà essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari. In questo caso nel verbale viene precisato che la patologia è “rivedibile” entro un termine di tempo. 
La revisione è obbligatoria quando il minore raggiunge la maggiore età.
 
Aggravamento
Il soggetto, già riconosciuto cieco civile, che riscontri un peggioramento delle patologie che hanno dato titolo al riconoscimento dello stato invalidante può, in ogni momento, presentare “domanda di aggravamento” alla ASL territorialmente competente con l’ausilio del Patronato. La domanda deve contenere la certificazione e documentazione sanitaria comprovante le modifiche del quadro clinico preesistente, eventuale richiesta di visita domiciliare, il verbale di invalidità etc.

Dal 1° gennaio 2010 le domande di aggravamento devono essere inoltrate all'Inps in via telematica. I Patronati, in quanto soggetti abilitati, sono a disposizione dei cittadini per inoltrare la domanda all'Inps in via telematica e per seguire l'iter della stessa fino alla sua conclusione.