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Assegni familiari / Quote di maggiorazione

Per alcune figure di lavoratori autonomi continuano ad essere erogati dall’Inps i vecchi “assegni familiari”.
Sono interessati a questa prestazione i coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
 
Ai pensionati ex lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti) continuano ad essere pagati, se rientrano nelle condizioni di reddito richieste, le “quote di maggiorazione della pensione” per carichi di famiglia.
 
Il nucleo familiare
Il nucleo familiare da considerare è composto da:
  • il pensionato o il lavoratore che richiedono l’assegno;
  • il coniuge anche se legalmente separato (solo per i pensionati delle gestioni speciali);
  • i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni se inabili o studenti. In tale ultimo caso l'assegno spetta fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari (nei limiti degli anni di studio previsti per il corso di laurea scelto). Se il familiare è un apprendista, l'assegno spetta fino a 21 anni. Sono equiparati ai figli i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti.  Vanno inclusi tra essi anche i nipoti minorenni dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni. La condizione di vivenza a carico è verificata col mantenimento abituale da parte dei nonni, in presenza dell’impossibilità dei genitori di provvedervi perché sprovvisti di reddito. In ogni caso, se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai superstiti, fanno parte del nucleo familiare anche i nipoti, i fratelli e le sorelle del richiedente se sono minorenni o inabili.
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri gli assegni spettano solo per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.

Vivenza a carico e reddito
Si considera a carico, e cioè economicamente non autosufficiente, il familiare che abbia redditi personali di qualsiasi natura non superiori ad un importo mensile determinato di anno in anno.
Per l'anno 2021 il limite di reddito è fissato in € 726,11 per il coniuge e per ciascun figlio o equiparato.
Una volta verificata la vivenza a carico, per il riconoscimento delle prestazioni occorre rispettare determinati limiti di reddito soggetti a rivalutazione annuale. (Vai alle tabelle valide dal 1° gennaio 2021)
 
Importo mensile
L’importo delle quote di maggiorazione della pensione (pensionati ex autonomi) è pari a € 10,21 per ogni familiare (coniuge e figli ed equiparati).
Per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri (non pensionati) l’importo è di € 8,18 mensili per i figli ed equiparati e per fratelli, sorelle e nipoti conviventi.
 
Tabelle valide dal 1° gennaio 2021
Tabelle valide dal 1° gennaio 2020
Tabelle valide dal 1° gennaio 2019
Tabelle valide dal 1° gennaio 2018
Tabelle valide dal 1° gennaio 2017
Tabelle valide dal 1° gennaio 2016
Tabelle valide dal 1° gennaio 2015
Tabelle valide dal 1° gennaio 2014
Tabelle valide dal 1° gennaio 2013
Tabelle valide dal 1° gennaio 2012
Tabelle valide dal 1° gennaio 2011
Tabelle valide dal 1° gennaio 2010
Tabelle valide dal 1° gennaio 2009
 
 
Le lavoratrici e i lavoratori possono rivolgersi al il Patronato Ital-UIL per la presentazione della domanda e ricevere tutte le informazioni necessarie.
L’ITAL offre tutela e assistenza gratuite per lo svolgimento della pratica.