Legge 229/05
Ulteriori indennizzi per danni da vaccinazioni
La legge 29 ottobre 2005, n. 229 prevede i seguenti ulteriori benefici economici a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, già titolari dell’indennizzo di cui alla legge 210/92:
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un “ulteriore indennizzo”,consistente in un assegno mensile vitalizio, il cui importo è pari a 6, 5 o 4 volte la somma percepita dal danneggiato come indennizzo ai sensi della legge 210/92 in relazione alla categoria assegnata dalla competente Commissione medico ospedaliera, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa;
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un assegno “una tantum aggiuntivo”, il cui ammontare è determinato sino alla misura massima di dieci annualità dell’indennizzo di cui sopra, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per la metà al soggetto danneggiato e per l’altra metà ai congiunti che prestino o abbiano prestato al danneggiato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Gli interessati devono presentare apposita domanda al Ministero della salute; il conseguimento dei benefici è subordinato alla formale rinuncia da parte degli stessi, ai contenziosi giurisdizionali in materia di legge 25 febbraio 1992, n. 210.
Qualora a causa della vaccinazione obbligatoria sia derivato il decesso della persona danneggiata, i superstiti aventi diritto possono optare tra l’ulteriore indennizzo di cui al precedente punto 1) e un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Sono considerati aventi diritto nell’ordine i seguenti familiari: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. La domanda volta ad ottenere i benefici è presentata dagli aventi diritto, nell’ordine sopra indicato, o dai loro rappresentanti.
Il patronato Ital-UIL offre tutela e assistenza gratuite per la presentazione delle domande, lo svolgimento della pratica, per la successiva tutela qualora non venga riconosciuto il diritto alle prestazioni e per tutte le informazioni necessarie.