Domande di indennizzo. Ricorsi
I soggetti interessati, per ottenere l'indennizzo di cui alla legge 210 devono presentare domanda anche in carta semplice o con i modelli appositamente predisposti, alla Asl competente, allegando la documentazione amministrativa e sanitaria richiesta, entro il termine perentorio di 3 anni nel caso di vaccinazioni o di epatiti post-trasfusionali, di 10 anni nei casi di infezioni da HIV.
Detti termini come previsto dalla legge 210, decorrono dal momento in cui il soggetto, sulla base della documentazione, risulti aver avuto conoscenza del danno.
L’interessato qualora non condivida il giudizio sanitario della Commissione medico ospedaliera espresso sul nesso causale tra la vaccinazione, la trasfusione, ecc. e la menomazione o la morte, o sulla classificazione tabellare, può presentare ricorso al Ministero della salute, entro i termini stabiliti dalla legge 210/92 e, nel caso di giudizio negativo sul ricorso, può adire l’autorità giudiziaria.