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Prestazioni economiche di malattia INPS

L’indennità economica di malattia

Durante l'assenza dal lavoro per malattia al lavoratore dipendente del settore privato, viene corrisposta l'indennità economica di malattia, in sostituzione della retribuzione, per il periodo stabilito dalla legge e dai contratti collettivi. 
Il diritto all'indennità economica di malattia decorre dal giorno in cui si inizia l'attività lavorativa.
L'indennità è erogata dal datore di lavoro che l'anticipa per conto dell'lnps.
La maggior parte dei contratti prevedono una integrazione economica, sotto forma di retribuzione, da parte del datore di lavoro.

Lavoratori aventi diritto

Hanno diritto all’indennità di malattia i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, dell'industria, dell'artigianato e dell'agricoltura, con la qualifica di operai, apprendisti, salariati (dal 2009 anche se dipendenti apprendisti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli enti locali, privatizzate e a capitale misto)

Ai lavoratori con la qualifica di impiegati è garantita, durante il periodo di malattia, la retribuzione da parte del datore di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, ad esclusione degli appartenenti al settore terziario e servizi, per i quali l’indennità è dovuta dall’Inps.
NOTA BENE: Anche i lavoratori parasubordinati hanno diritto ad una particolare indennità di malattia, al sussistere di determinate condizioni e con modalità diverse dai lavoratori dipendenti.

Certificazione di malattia e suo invio on line all'Inps

Per ottenere l'indennità di malattia, è necessario che l'infermità venga documentata dal lavoratore all’Inps e al datore di lavoro, mediante apposita certificazione.

A seguito di varie disposizioni di legge i certificati medici di malattia di tutti i laoratori dipendenti (sia del settore privato sia di quello pubblico) sono inviati solo per via telematica dal medico o dalla struttura sanitaria pubblica che li rilascia, direttamente all'Inps, che li mette a disposizione dei datori di lavoro, sempre per via telematica.

La procedura riguarda anche quei lavoratori privati che non hanno indennità dall'Inps ma che percepiscono il trattamento economico dal datore di lavoro (es. impiegati settore industria e artigianato).

Sono tenuti a effettuare la trasmissione on-line i medici dipendenti del Servizio sanitario nazionale, i medici in regime di convenzione con lo stesso (di medicina generale, specialisti e pediatri di libera scelta), nonché i medici lilbero professionisti.

Il datore di lavoro dovrà prendere visione delle attestazioni di malattia dei propri dipendenti avvalendosi esclusivamente dei servizi resi disponibili dall'Inps. In ogni caso il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato per via telematica dal medico.

La certificazione (inizio, continuazione, ricaduta) è composta da due parti:

  • "il certificato di malattia", che il medico invia all'Inps, contiene la prognosi e la diagnosi, oltre a tutti i dati riguardanti il lavoratore;
  • "l'attestato di malattia", per il datore di lavoro, nel quale è indicata la sola prognosi, (senza la diagnosi, in osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali).

Il lavoratore dovrà fornire al medico l'indirizzo di reperibilità, qualora diverso da quello abituale, ai fini dei controlli di malattia, e verificare con attenzione che i dati anagrafici e quelli relativi al domicilio per la reperibilità, inseriti dal  medico, risultano corretti.

Il medico certificatore, dopo l'invio e l'accettazione on -line, con l'assegnazione del numero di protocollo univoco, rilascia al lavoratore al momento della visita, copia cartacea del certificato di malattia telematico e dell'attestato di malattia per il datore di lavoro.

Permane comunque l'obbligo del lavoratore di comunicare all'azienda l'assenza dovuta all'evento di malattia, secondo le norme contrattuali vigenti e ogni variazione dell'indirizzo dove potrà essere effettuata la visita di controllo.

Nei casi di impossibilità di invio telematico per problemi di trasmissione o di insorgenza della malattia all'estero, il lavoratore invierà la certificazione, rilasciata in forma cartacea da parte del medico, nei tempi e nei modi previsti dal contratto di lavoro.

I lavoratori possono accedere al sito Inps, secondo le modalità indicate dall’Istituto, per consultare e stampare i propri certificati di malattia o chiederne l’invio di una copia ed altro.

Nei casi di assenza per malattia superiori a dieci giorni, e comunque nei casi di eventi successivi al secondo nel corso dell'anno solare, vige l'obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione rilasciata unicamente dal medico del Ssn o con esso convenzionato, con esclusione delle assenze per malattia per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o diagnostiche per le quali la certificazione giustificativa può essere rilasciata anche da un medico o struttura privata.

 
Misura dell’indennità a carico dell’Inps

L'indennità da parte dell’Inps spetta dal 4° giorno di malattia, che deve essere calcolato dalla data di inizio della malattia dichiarata   dal lavoratore e riportata nel certificato medico, e viene erogata dall'lnps in queste misure:

  • 50% della retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel periodo mensile scaduto e immediatamente precedente l'inizio della malattia, per i primi 20 giorni;
  • 66,66% ( 2/3) della retribuzione media giornaliera di cui sopra, dal   21° giorno.

 

I primi 3 giorni di malattia (carenza) non sono indennizzabili, tranne nel caso di ricaduta della stessa malattia verificatasi entro 30 giorni o quando il contratto preveda l'indennizzo di tale periodo a carico del datore di lavoro.
Ai lavoratori disoccupati o sospesi, in caso di malattia insorta durante lo stato di disoccupazione o sospensione, l’indennità di malattia viene corrisposta in misura pari ai 2/3 delle misure prima indicate, sempreché la malattia insorga entro i 60 giorni dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro.
Durante il ricovero in luoghi di cura l’indennità giornaliera è corrisposta in misura pari ai 2/5 delle misure previste, se il lavoratore non ha familiari a carico.
Tranne i casi di erogazione diretta da parte dell’Inps, l’indennità di regola è anticipata dai datori di lavoro e quasi tutti i contratti di lavoro prevedono, a carico degli stessi datori di lavoro, una integrazione della indennità di malattia sotto forma di retribuzione.

Periodo massimo assistibile

Per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato il trattamento economico di malattia viene erogato per un periodo massimo di giorni 180 complessivi in un anno solare. In caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro la " protezione assicurativa" scatta qualora l'evento intervenga nei 60 giorni successivi.


Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, fermo restando il periodo massimo indennizzabile di 180 giorni che non può essere superato, l’indennità di malattia viene corrisposta per un numero di giornate pari a quelle lavorate negli ultimi 12 mesi precedenti la malattia. Nel caso in cui il lavoratore nei 12 mesi precedenti non possa far valere periodi superiori a 30 giorni, l’indennità di malattia è concessa per un periodo massimo di 30 giorni nell’anno solare.
Non vengono corrisposti trattamenti economici e indennità di malattia per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.

Visite di controllo

L'Inps può predisporre, avvalendosi dei propri medici, su richiesta del datore di lavoro, o di propria iniziativa, visite di controllo sullo stato di salute del lavoratore ammalato, già fin dal primo giorno di assenza, durante fasce orarie di reperibilità fissate dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni compresi le domeniche e i giorni festivi.

Le visite di controllo possono essere effettuate sia a domicilio del lavoratore ammalato durante le fasce di reperibilità, sia previo invito al lavoratore medesimo presso un ambulatorio della Asl o dell’lnps.

In caso di assenza ingiustificata, il lavoratore decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo fino a 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, qualora sia risultato assente ingiustificato anche alla seconda visita di controllo.

L'assenza a visita di controllo può essere giustificata dalla necessità di effettuare accertamenti specialistici, visite mediche urgenti, per cause di forza maggiore o in presenza di ragioni socialmente valide e indifferibili.

Si ricorda che al termine della visita il medico di controllo deve consegnare al lavoratore copia del verbale informatico e che la possibilità di opporsi al giudizio del sanitario è espressamente prevista dalla normativa al momento stesso della visita.

 

Malattie e ferie

La malattia verificatasi durante il periodo di ferie ne sospende il decorso (sentenza n. 616/87 della Corte Costituzionale). Tale principio tuttavia non ha valore assoluto, infatti, pur non essendo necessario che vi sia un ricovero ospedaliero, occorre che l’evento morboso sia tale da risultare incompatibile con l’essenziale funzione di riposo, propria delle ferie. La comunicazione del lavoratore dello stato di malattia, sul presupposto della sua incompatibilità con le finalità delle ferie, determina dalla data della sua conoscenza da parte del datore di lavoro, la conversione del periodo di malattia, salvo che il datore stesso non provi l’infondatezza del presupposto.

In questo caso sta al giudice di merito valutare la compatibilità tra malattia e bisogno di riposo.