UIM UIL

AREA RISERVATA


Hai dimenticato la password?
ItalInforma
LIM
terzomillennio.uil.it

Trattamento economico e previdenziale. Domande

 

Secondo il T.U. 151/01 per “lavoratrici”, salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative.
Durante il congedo di maternità, compreso quello anticipato/prorogato, le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, salvo condizioni di maggior favore previste da disposizioni normative o contrattuali (ad es. intera retribuzione).
I periodi di astensione dal lavoro da parte della lavoratrice madre, o del padre lavoratore nei casi previsti, costituiscono contribuzione figurativa (a copertura del vuoto contributivo o ad integrazione della retribuzione ridotta a seconda dei casi) utile ai fini del diritto e della misura di tutte le prestazioni pensionistiche.
                       
L’interdizione anticipata di cui all’art. 17, in analogia a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, si applica, ai sensi del DM del 12/7/07, anche alle lavoratrici c.d. “parasubordinate” iscritte alla Gestione separata Inps e alle libere professioniste iscritte alla medesima gestione, con relativo trattamento economico stabilito.
La Finanziaria 2008 ha esteso alle lavoratrici parasubordinate la tutela prevista per le lavoratrici dipendenti, che dispone il divieto di adibire le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza a “lavori vietati”, quali il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (art. 7 D.Lgs. 151/01).
 
Nota Bene. Le domande di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale per le lavoratrici/lavoratori dipendenti assicurati all’INPS, per le lavoratrici/lavoratori iscritti alla Gestione separata e per le lavoratrici autonome, sono presentate all’Istituto esclusivamente in modalità telematica.
La domanda telematica va inoltrata prima dell’inizio del congedo di maternità e, in ogni caso, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
 
Gli uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per lo svolgimento di questo servizio e per seguire l’iter della pratica.
LA TUTELA DEL PATRONATO ITAL UIL
Le lavoratrici possono rivolgersi agli uffici del Patronato ITAL UIL per ogni