Adozioni e affidamenti nazionali e internazionali
I genitori lavoratori dipendenti adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali:
- Congedo di maternità: percinque mesi successivi all’ingresso effettivo del minore in famiglia o in Italia, a prescindere dall’età del bambino e spetta anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.
- Congedo di paternità: se la madre lavoratrice vi rinunci anche solo parzialmente, così come in determinate situazioni previste dalla legge.
Nota Bene. Nel caso di adozione internazionale si può chiedere anche per i periodi di permanenza all’estero, finalizzata all’incontro con il minore e agli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Per l’affidamento non preadottivo il congedo è pari a tre mesi, da fruire entro i 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
Inoltre:
- I riposi orari giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno di ingresso del bambino, anche se questo ha superato un anno di età.
- Il congedo parentale può essere goduto entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, con le stesse modalità di fruizione e indennizzo previsti per i genitori naturali.