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Adozioni e affidamenti nazionali e internazionali

 

I genitori lavoratori dipendenti adottivi o affidatari hanno gli stessi diritti previsti per i genitori naturali:
 
-          Congedo di maternità:  percinque mesi successivi all’ingresso effettivo del minore in famiglia o in Italia, a prescindere dall’età del bambino e spetta anche nell’ipotesi in cui durante il congedo lo stesso raggiunga la maggiore età.
 
-          Congedo di paternità: se la madre lavoratrice vi rinunci anche solo parzialmente, così come in determinate situazioni previste dalla legge.  
                                                                                                                                                
Nota Bene. Nel caso di adozione internazionale si può chiedere anche per i periodi di permanenza all’estero, finalizzata all’incontro con il minore e agli adempimenti relativi alla procedura adottiva.
Per l’affidamento non preadottivo il congedo è pari a tre mesi, da fruire entro i 5 mesi dalla data di affidamento del minore.
 
Inoltre:
-          I riposi orari giornalieri possono essere fruiti entro il primo anno di ingresso del bambino, anche se questo ha superato un anno di età. 
 
-          Il congedo parentale può essere goduto entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età, con le stesse modalità di fruizione e indennizzo previsti per i genitori naturali.