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Il congedo parentale

 

Il Decreto legislativo n. 80/2015 modifica in parte l'istituto dei congedi parentali, ampliando sia il periodo entro il quale è possibile fruire del congedo parentale (da 8 a 12 anni del bambino) sia il periodo entro il quale il congedo è indennizzabile al 30% a prescindere dalle condizioni di reddito (da 3 a 6 anni del bambino).
 
Pertanto, ultimato il periodo di congedo di maternità o di paternità nei casi previsti, i genitori possono fruire del congedo parentale (ex astensione facoltativa) che generalmente è di sei mesi entro i sei di vita del bambino e che può essere prolungato fino al compimento dei dodici anni di età, per un periodo complessivo non superiore a 10/11 mesi tra i due genitori, in modo continuativo o frazionato.
L'elevazione del periodo complessivo a 11 mesi è concessa se il padre si astiene per un periodo non inferiore a 3 mesi, periodo che può essere anche frazionato.
 
Il diritto di astenersi dal lavoro per i congedi parentali, ed il relativo trattamento economico spetta anche se l'altro genitore non ne ha diritto.
Nel caso vi sia un solo genitore, nei casi previsti, questo avrà diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10 mesi.
Il congedo parentale spetta per ogni figlio, e quindi tale disposizione trova applicazione in caso di parto plurimo. "Ciascun genitore" avrà diritto ad accudire "ogni bambino" nel limite previsto dalla norma. Per il parto plurimo non è previsto, invece, il diritto ad ulteriori periodi di congedo di maternità.
I genitori hanno diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, per un periodo massimo complessivo di 6 mesi entro i sei anni di vita del bambino. Per gli anni successivi al sesto fino all'ottavo anno e per i periodi ancora non fruiti l'indennità spetta a condizione che il reddito annuo del richiedente sia inferiore a due volte e mezzo l'importo del trattamento minimo di  pensione in vigore per quell'anno.  Per il 2020, il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.739,77 euro (6.695,91 euro per 2,5).  Dagli 8 ai 12 anni non vi è indennità.

 

 
Nei casi di adozione e affidamento il congedo può essere fruito entro 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia.
 
Nota bene. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità.
 
Congedo parentale a ore
Sempre il decreto legislativo n. 80/2015 ha previsto un criterio generale secondo il quale, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, che disciplini questo tipo di congedo, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo in modalità oraria, in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Questa modalità di fruizione si aggiunge a quella mensile, giornaliera o settimanale.
La nuova disciplina si applica sia ai lavoratori dipendenti privati sia a quelli pubblici.
In sostanza la base oraria del congedo orario, finalizzato a conciliare i tempi "di lavoro" con la cura dei figli, o è stabilita dalla contrattazione o è fissata dalla legge in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero.
Sono esclusi per espressa previsione legislativa il personale del comparto sicurezza e difesa e quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, per i quali provvede la contrattazione collettiva.
La norma prevede l'incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. n. 151/2001.
La contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, nel definire le modalità di fruizione del congedo parentale, può prevedere comunque diversi criteri di compatibilità.

Preavviso al datore di lavoro.
Salvi i casi di oggettiva impossibilità, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dal contratto e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 2 giorni di congedo orario e con un termine non inferiore a 5 giorni in caso di congedo parentale mensile o giornaliero.
 
Contribuzione figurativa
La fruizione del congedo parentale, anche di quello a ore, è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in caso di adozione o affidamento, secondo determinati criteri.

Congedo parentale e part time. DLgs n. 81/2015
Il decreto legislativo n. 81/2015 prevede una ulteriore novità. Il genitore infatti può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale di cui al decreto legislativo n. 151/2001, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento.

Le lavoratrici madri e i lavoratori padri possono rivolgersi agli uffici del Patronato Ital UIl per informazioni, consulenza e assistenza e per l'inoltro in via telematica all'Inps delle domande dei congedi di maternità/paternità e parentali e dei benefici per l'infanzia.