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Riposi giornalieri e congedi malattia per bambino

 

Riposi giornalieri dopo il parto. Durante il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice ha diritto a 2 ore di riposo giornaliero retribuito, anche cumulabili durante la giornata, per un orario di lavoro pari o superiore a 6 ore, o a un’ora, se il suo orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore.
                     
Il padre lavoratore può fruire dei permessi orari giornalieri solo quando i figli siano affidati solo a lui; in caso di morte o di grave infermità della madre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente e comunque anche quando “la madre svolga lavoro casalingo”. 
 
Nel caso di parti plurimi l’orario dei permessi giornalieri retribuiti raddoppia, a prescindere dal numero dei gemelli, e le ore aggiuntive possono essere utilizzate anche dal padre.
 
Se il bambino si ammala i genitori possono assentarsi alternativamente dal lavoro secondo l’età del figlio: fino ai tre anni di età, senza limiti di tempo, dai tre agli otto anni, nel limite di 5 giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore. Questi permessi nel settore privato non sono retribuiti.