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Divieto licenziamento, dimissioni, diritto rientro

o       Il divieto di licenziamento. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, tranne in alcuni casi espressamente previsti dalla legge.
Il divieto opera per le adozioni e gli affidamenti fino ad un anno dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e, nel caso di adozione internazionale, dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore da adottare, o della comunicazione dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento.
Anche il padre lavoratore che fruisca del congedo di paternità non può essere licenziato per la durata del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino.
 
o     E' previsto l'obbligo della convalida nel caso di "dimissioni" o di "risoluzione consensuale del rapporto" presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e da uno dei genitori nel c.d. "periodo protetto" (entro il terzo anno di vita del bambino o terzo anno di ingresso in famiglia per adozioni nazionali e internazionali o affidamento). A detta convalida, da parte delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro, è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro. Questa disposizione è volta a contrastare il fenomeno delle "dimissioni in bianco" attraverso un meccanismo che affermi con certezza la volontà della lavoratrice di dimettersi.
     
      Nota bene. La lavoratrice madre/lavoratore padre ha diritto alla percezione delle indennità - compresa quella di disoccupazione involontaria - disposte nell'ipotesi di licenziamento, esclusivamente laddove abbia presentato la richiesta di dimissioni o sia stata licenziata entro il compimento di un anno di età del figlio.  

o     Diritto al rientro. Al termine dei periodi di divieto al lavoro, la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, nonché di beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro, previsti dai contratti collettivi ovvero in via legislativa o regolamentare, che le sarebbero spettati durante l'assenza.