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La tassazione della P.C.

Il nuovo regime di tassazione introdotto dal D.Lgs 252/05 si applica a partire dal 1° gennaio 2007. Relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni di legge (sistema del pro quota).
 
 
Regime fiscale della contribuzione
 
I contributi versati sia dal lavoratore sia dall’azienda alla previdenza complementare, con esclusione del TFR, sono interamente deducibili dall’imponibile IRPEF fino ad un massimo di € 5.164,67.
 
Un regime di particolare favore è previsto per i lavoratori che trovano occupazione per la prima volta dopo il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 252/05). A costoro, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione è, infatti, consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite dei € 5.164,57 pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 (deduzione teoricamente spettante nei primi cinque anni di partecipazione al fondo pensione) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare, anche se per un importo comunque non superiore a € 2.582,29 annui.
 
L’aderente al fondo pensione può, inoltre, dedurre i contributi versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico a condizione che:
 
  1. la persona a favore della quale vengono versati i contributi, risulti effettivamente a carico, ossia possegga un reddito complessivo non superiore ai € 2.840,51; 
  2. Il reddito della persona a carico non sia capiente per dedurre i contributi versati in suo favore. In altri termini, la deducibilità dal reddito di chi versa riguarda solo le somme che non possono essere effettivamente dedotte dal familiare a favore del quale il versamento è fatto; 
  3. l'importo effettivamente deducibile, sommandola ai propri contributi ai fondi pensione, non ecceda il limite complessivo di € 5.164,57.
Regime fiscale dei rendimenti
 
I rendimenti realizzati dalla gestione finanziaria delle risorse affidate ai fondi sono assoggettati ad imposta sostitutiva dell’20% con eccezione dei rendimenti realizzati dagli investimenti in titoli di Stato, italiani e di paesi white list che restano tassati con una aliquota agevolata al 12,50% (anche le rivalutazioni del TFR sono assoggettate alla stessa tassazione). L’imposta si applica sull’importo netto maturato in ciascun periodo di imposta, che deriva dalla differenza del valore del patrimonio del fondo all’inizio dell’anno e il valore del patrimonio del fondo alla fine del periodo di imposta.
L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione dal risultato di gestione dei periodi di imposta successivi.
 
 
Regime fiscale delle prestazioni
  • Le prestazioni erogate in forma di capitale o in rendita costituiscono reddito imponibile solo per a parte che non è stata già assoggettata a tassazione nella fase di accumulo.
    Sulla parte imponibile sarà operata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari allo 0,30% per ogni anno di adesione al fondo eccedente il quindicesimo, fino ad un massimo di riduzione del 6%.
  • In caso di anticipazione per spese sanitarie, viene applicata sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, una ritenuta a titolo d’imposta del 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso invece di anticipazione per gli altri motivi previsti (acquisto, o ristrutturazione di casa o altre esigenze dell’iscritto), viene applicata una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta.
  • In caso di venir meno dei requisiti di partecipazione al fondo, sulle somme percepite a titolo di riscatto è operata una ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Lo stesso regime fiscale è previsto anche per il riscatto effettuato dagli eredi in caso di decesso dell’aderente alla previdenza complementare.
    Nel caso invece di riscatto per cause diverse previste dal regolamento del fondo, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23% sull’ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta.
  • Tutte le operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano a favore di forma pensionistiche previste dalla disciplina della previdenza complementare.