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Decesso dell'iscritto

In caso di decesso dell’iscritto al fondo pensione bisogna distinguere due diverse situazioni.

  1. Decesso dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica (PREMORIENZA).
    In questo caso l’intera posizione individuale maturata dall’iscritto è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso designati, siano esse persone fisiche o giuridiche.
    In mancanza di eredi o altri beneficiari la posizione resta acquisita al fondo pensione (per le forme pensionistiche di tipo collettivo) o devoluta a finalità sociali (forma pensionistiche individuali.


  2. Decesso dell’aderente durante la fase di erogazione della prestazione pensionistica complementare.
    In questo caso gli schemi per l'erogazione delle rendite possono prevedere la restituzione ai beneficiari indicati dal soggetto del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione di una rendita calcolata sul montante residuale.