Il riscatto
Nel caso in cui l’aderente, prima del pensionamento, perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (es. cessazione del rapporto di lavoro) può chiedere il riscatto della sua posizione individuale maturata.
In misura parziale del 50% nei casi di:
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cessazione della attività lavorativa che comporti uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi;
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in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità o di cassa integrazione ordinaria e cassa integrazione straordinaria.
In misura totale nei casi di:
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invalidità permanente che comporti una riduzione della capacita di lavoro a meno di un terzo;
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cessazione della attività lavorativa che comporti uno stato di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (facoltà non esercitabile nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza in quanto è previsto l’accesso anticipato alla prestazione pensionistica complementare).
Cause diverse introdotte dai regolamenti dei fondi
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le forme pensionistiche complementari possono prevedere ulteriori possibilità di riscatto totale della posizione maturata in linea con le causali di perdita dei requisiti di partecipazione fin qui ammesse negli statuti e regolamenti dei fondi pensione, anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.