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L'anticipazione

Per far fronte a determinate esigenze previste dalla legge, l’iscritto ad un fondo pensione potrà usufruire di anticipazioni sulla posizione individuale maturata:
 

In qualsiasi istante, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata per:
  • spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, il coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata per:
  • acquisto prima casa di abitazione per sè o per figli; 
  • spese per ristrutturazione relative alla prima casa di abitazione.
Dopo 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione maturata per:
  • ulteriori esigenze degli aderenti.
Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione necessaria per l'anticipazione (8 anni) saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali non si sia esercitato il riscatto totale.
 
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere complessivamente il 75% del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.
 
L’aderente può richiedere più volte anticipazioni delle somme accantonate e anche per la stessa motivazione ma sempre nel rispetto delle condizioni di durata dell’iscrizione e del limite massimo erogabile.