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Le prestazioni complementari

La funzione della previdenza complementare è quella di permettere di integrare la pensione pubblica obbligatoria con l’erogazione di prestazioni pensionistiche complementari.

 
Il diritto alla pensione complementare si raggiunge alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Ai fini della determinazione della anzianità di iscrizione (5 anni) necessaria per le prestazioni saranno considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturate dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
 
La prestazione complementare può essere liquidata:
  1. interamente in rendita mediante l’erogazione della pensione complementare;
  2. parte in capitale fino ad un massimo del 50% del montante finale accumulato, decurtato delle somme già erogate a titolo di anticipazione e non reintegrate da parte dell’iscritto. La restante parte del montante accumulato verrà erogato sottoforma di rendita;
  3. interamente in capitale nel caso in cui, la rendita, derivante dalla conversione di almeno il 70% della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale INPS;
  4. interamente in capitale, nel caso di raggiungimento dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza senza però aver maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.