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Specificitā

Nel caso di lavoratori che risultavano già occupati precedentemente e che attivano un nuovo rapporto di lavoro, si possono verificare le seguenti ipotesi:

Lavoratore riassunto che, in relazione a precedenti rapporti di lavoro, aveva optato per il mantenimento del TFR presso il datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore avesse scelto di non destinare il TFR ad una forma pensionistica complementare, mantenendolo dunque secondo il regime di cui all’articolo 2120 c.c., il datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, ha riscattato integralmente la posizione.
Il lavoratore che avesse scelto di conferire il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbia successivamente operato, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge, in coerenza con le relative previsioni statutarie e regolamentari, il riscatto integrale della posizione individuale, è tenuto ad attestare al nuovo datore di lavoro l’avvenuto esercizio del predetto diritto. In considerazione della cesura rispetto alla precedente posizione di previdenza complementare conseguente al riscatto, in tali ipotesi il lavoratore, entro sei mesi dalla nuova assunzione, è chiamato ad effettuare nuovamente la scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto, attraverso la compilazione del modello ministeriale TFR2.
Rimane fermo che in caso di mancata compilazione e consegna del modulo medesimo entro sei mesi dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto che maturerà dal mese successivo alla scadenza del semestre verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto o accordo collettivo che trova applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro (silenzio assenso).

Lavoratore riassunto che aveva conferito il TFR ad una forma pensionistica complementare e che, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a tale forma, non ha riscattato integralmente la posizione.
Per il lavoratore che abbia già optato per il conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare e che non abbia operato il riscatto integrale della posizione individuale, la scelta a suo tempo effettuata rimane efficace anche nei confronti del nuovo datore di lavoro.
E' evidente, peraltro, che, laddove alla variazione del rapporto di lavoro consegua anche la perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore era precedentemente iscritto, il lavoratore stesso dovrà fornire indicazioni circa la forma di previdenza complementare alla quale intende conferire il TFR maturando, anche in relazione alle opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro.
In ordine ai tempi di effettuazione di tale specifica scelta, tali lavoratori avranno sei mesi di tempo dalla data di assunzione per esprimere la propria volontà, fermo restando che la scelta, in questo caso, non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento secondo le norme dell’articolo 2120 c.c., ma si limiterà alla individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando e, eventualmente, alla misura del trattamento di fine rapporto da destinare a previdenza complementare.
In caso di mancata consegna della comunicazione nel termine di sei mesi dall’assunzione, il trattamento di fine rapporto, sempre con decorrenza dalla data di assunzione, verrà destinato integralmente alla forma pensionistica complementare prevista dal contratto o accordo collettivo che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro (silenzio assenso).