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A chi si applica la previgente normativa

 

Per alcune situazioni non si applicano le nuove disposizioni in materia di diritto a pensione introdotte dalla manovra Monti ma continua ad applicarsi la previgente normativa sia in materia di diritto a pensione che di decorrenza (applicazione delle finestre).
Gli incrementi per aspettativa di vita, così come ridefiniti dalla manovra, saranno applicati anche a queste situazioni così come troverà applicazione il sistema del pro quota contributivo per il calcolo delle anzianità contributive maturate a partire dal 2012.

 

SALVAGUARDIA DEL DIRITTO

 

Lavoratori in possesso dei requisiti di età e/o contribuzione per il diritto alla pensione entro il 31.12.2011
 
La manovra prevede espressamente una norma di salvaguardia per tutti i lavoratori che possono far valere entro la data del 31.12.2011 i requisiti di età e/o contribuzione previsti dalla vecchia disciplina per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità.
Ai fini dell’applicazione della norma di salvaguardia - che consente l’accesso alla pensione secondo la vecchia disciplina sia per il diritto, sia per le finestre - occorre avere esclusivamente riguardo alla maturazione entro il 31.12.2011 dei requisiti di età e/o contribuzione richiesti per il diritto alla pensione ai sensi della previgente normativa indipendentemente dal fatto che la decorrenza della pensione sia stabilita - proprio per effetto delle finestre - in data successiva al 31.12.2011. Non ha alcun riguardo né la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, né la presentazione della domanda entro la medesima data del 31.12.2011. Il lavoratore in possesso al 2011 dei requisiti per il diritto sia alla pensione di anzianità che alla pensione di vecchiaia delle varie forme pensionistiche a pensione, può chiedere all’Ente previdenziale di appartenenza il rilascio della relativa certificazione. E’ peraltro bene sottolineare che, sul piano giuridico la certificazione del diritto alla pensione non ha un valore assoluto di certezza dei diritti acquisiti. Nell’ambito di questa norma di salvaguardia, la certificazione del diritto a pensione rilasciata al lavoratore assolve esclusivamente una funzione di informazione “dichiarativa” e non ha, pertanto, carattere costitutivo del diritto.
 
  
 
 
SITUAZIONI DI DEROGA
 
 
Continuano ad applicare la vecchia disciplina in materia di requisiti per il diritto e di decorrenza (c.d. finestre) ancorché maturino i requisiti successivamente al 31.12.2011 le seguenti categorie di lavoratori:
 
Lavoratrici che accedono alla pensione di anzianità secondo il cosiddetto “regime speciale donne” con il calcolo interamente contributivo (35 anni di contributi e 57/58 anni di età se dipendenti/autonome in via sperimentale fino al 2015).
 
Lavoratori di cui al comma 1, lettere da a) ad h), dell’art 2, legge 214/2011 e successive modifiche ed integrazioni, i cosiddetti "lavoratori salvaguardati/derogati”.
 
La vicenda “salvaguardati/derogati” si snoda intorno a tre “blocchi” ognuno con proprie caratteristiche e condizioni oggettive e soggettive da far valere da parte dei lavoratori potenzialmente interessati.
La legge 214/2011 ha individuato il primo contingente così come successivamente definito dal Decreto interministeriale 1° giugno 2012 sia nell’entità numerica (65.000 soggetti) sia per quanto attiene le condizioni e i requisiti.
Il secondo “blocco” è rappresentato dall’ampliamento della platea dei beneficiari prevista dall’art. 22 del decreto legge 95/2012 (spending review) che ha definito (a differenza della legge 214/2011 che aveva definito solo il limite di spesa) un contingente numerico pari a 55.000 soggetti. Il relativo decreto ministeriale di attuazione dell’8.10.2012 stato pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale nel mese di gennaio 2013.
In ultimo, con l’approvazione della legge di stabilità 2013 (art. 1 commi da 231 a 235 legge 228/2012 ) si è provveduto all’ulteriore ampliamento della platea dei beneficiari - stabilendo un terzo “blocco” - che potrà assicurare la salvaguardia ad un numero limitato di lavoratori sulla base di uno specifico stanziamento.
 
Riportiamo di seguito tre schede sintetiche che ripercorrono le tipologie di lavoratori e le condizioni previste per ciascun contingente.

TIPOLOGIA
PRIMO CONTINGENTE - 65.000 SALVAGUARDATI -
Numero stabilito dal DM 1/6/2012
Criteri Ordinatori per il monitoraggio
CONDIZIONI
* Mobilità ordinaria
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni
Accordi sindacali stipulati anteriormente il 4 dicembre 2011
Data cessazione rapporto di lavoro entro il 4/12/2011
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991)
25.590
Data di Cessazione
* Mobilità lunga
Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell’articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e s.m.i.
Accordi collettivi stipulati entro il 4/12/2011.
Data cessazione attività entro il 4/12/2011
3.460
Data di Cessazione
* Fondi di solidarietà
Titolari di prestazione straordinaria a carico dei Fondi di solidarietà di settore di cui all’articolo 2, comma 28, L. 662/1996
Titolari di assegno straordinario alla data del 4/12/2011
Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età
17.710
Data di Cessazione
Prosecutori volontari
Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011;
Decorrenza pensione entro il 6/12/2013
10.250
Data di Cessazione
Lavoratori esonerati**
Lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui all’articolo 72, comma 1, del DL n. 112/2008, convertito con modificazioni in L. 133/2008
Esonero in corso al 4/12/2011 ovvero provvedimento di concessione emesso ante 4/12/2011
950
Data di esonero
Genitori in congedo straordinario
Lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151
Il beneficio solo per pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica
Decorrenza pensione entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo.
150
Data di prossimità alla pensione
Lavoratori cessati (cd. esodati)
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:
-       in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
-       in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Data cessazione entro il 31/12/2011. Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione.
Decorrenza pensione entro il 6/12/2013
6.890
Data di Cessazione
TOTALE
 
65.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rientrano anche i lavoratori che fanno parte dei cd “10mila” già salvaguardati dall’articolo 12, comma 5, della legge n. 122/2010 (cd. “finestra mobile”). Tali lavoratori fermo restando il contingente numerico massimo di 10.000 possono avvalersi della suddetta deroga riguardante la finestra mobile una volta che saranno rientrati nella salvaguardia dai nuovi requisiti di accesso alla pensione di cui alla legge 214 (Manovra Monti Fornero)
**La Funzione Pubblica ha chiarito, con circolare n. 2/2012, che l’esonero si intende concesso se  l’amministrazione (dirigente competente) ha comunque adottato una determina formale dalla quale si desuma la volontà di accoglimento dell’istanza prodotta dall’interessato.
Nel caso in cui, per incapienza del fondo (art. 24, c. 15) non sia possibile cessare, la prosecuzione del rapporto di esonero continuerà fino alla data di maturazione dei nuovi requisiti di anzianità contributiva introdotti dalla legge n. 214/2011
 
 
TIPO
SECONDO CONTINGENTE – ULTERIORI 55.000 SALVAGUARDATI -
 
Numero stabilito dal DM 8/10/2012
Criteri Ordinatori per il monitoraggio
CONDIZIONI
Mobilità ordinaria Mobilità lunga
 
Entro il 31.12.2011 accordi stipulati in sede governativa finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorché al 4.12.2011 i lavoratori non risultino cessati e collocati in mobilità ordinaria ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
In caso di mobilità ordinaria è richiesto il perfezionamento dei requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità
 
40.000
Data di Cessazione
Fondi di solidarietà
 
Titolari di assegno straordinario da data successiva al 4 dicembre 2011, con accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, se l’accesso alla prestazione risulta autorizzato dall’INPS, fermo restando che gli interessati rimangono a carico dei Fondi fino al compimento di almeno 62 anni di età.
Ulteriori 1.600 unità*
Data di Cessazione
Prosecutori volontari
 
Lavoratori che, prima del 4 dicembre 2011 sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
Non rioccupati dopo l’autorizzazione e con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011.
Decorrenza pensione entro il 6/01/2015
 
7.400
Data di Cessazione
Lavoratori cessati (cd esodati)**
 
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31/12/2011:
-       in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-terdel codice di procedura civile;
-       in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Data cessazione entro il 31/12/2011. Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Decorrenza pensione entro il 6/01/2015
 
 
6.000
 
Data di Cessazione
TOTALE
 
55.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Decreto interministeriale attuativo del 8.10.2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21.01.2013
*Per questa categoria di lavoratori il dl 95 non modifica alcuna condizione da far valere rispetto ai 65.000 ma ne amplia solo la platea aggiungendo un ulteriore contingente di 1600 unità
** Per questi lavoratori ai fini della salvaguardia occorre presentare apposita istanza alle competenti DTL: il termine ultimo per la presentazione è il 21 maggio 2013.
 
TIPO
TERZO CONTINGENTE – ULTERIORI 10.130 SALVAGUARDATI -
Legge di stabilità *
Criteri Ordinatori per il monitoraggio
CONDIZIONI
Mobilità ordinaria o in deroga
 
Lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga
Accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011
Data cessazione rapporto di lavoro entro il 30/09/2012
Perfezionamento requisiti entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità (art. 7, commi 1 e 2, legge 223/1991) ovvero durante il periodo di godimento della mobilità in deroga. IN OGNI CASO ENTRO 31.12.2014.
1800 (mob. Ord.)
760 (mob. in deroga)
Data di Cessazione
Prosecutori volontari
 
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011.
Almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6/12/2011 e nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo la medesima data del 4 dicembre 2011; in caso di attività lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato occorre che il reddito annuo lordo non superi 7.500 euro.
 
Decorrenza pensione entro il 6/01/2015
2.440
Data di Cessazione del rapporto di lavoro precedente l’Aut. VV
Lavoratori cessati (cd esodati)
 
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30/06/2012:
-       in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile;
-       in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale
Accordi entro il 31/12/2011 e nessun rapporto di lavoro a tempo indeterminato dopo la cessazione del rapporto di lavoro; in caso di attività lavorative diverse da quelle a tempo indeterminato occorre che il reddito annuo lordo non superi 7.500 euro.
 
Decorrenza pensione entro il 6/01/2015
 
5.130
Data di Cessazione
Prosecutori volontari in mobilità ordinaria
 
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 che alla medesima data del 4 dicembre risultano collocati in mobilità ordinaria (versamento dei contributi volontari a fine mobilità). 
 
Decorrenza pensione entro il 6/01/2015
Data di Cessazione
TOTALE
 
10.130
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*I dati numerici sono desunti dagli Atti Parlamentari.
E’ prevista l’emanazione di un apposito decreto interministeriale che dovrà fissare i criteri attuativi (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge – 1° marzo 2013 -)
 
 
 
Nota Bene A partire dal 2013, anche per queste categorie di lavoratori, si applicano gli incrementi dei requisiti in base alla speranza di vita rilevata dall’Istat. Per i lavoratori salvaguardati che accedono alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dal requisito anagrafico, l’Inps ha precisato che l’aumento per aspettativa di vita non verrà applicato.
 
Ricordiamo che per i lavoratori che conseguono il pensionamento con 40 anni di contributi a prescindere dall’età le finestre di 12/18 mesi sono differite di un ulteriore mese per chi matura il requisito nel 2012, di due mesi per chi lo matura nel 2013 e di tre mesi dal 2014.
Sono salvaguardati dal predetto ulteriore differimento nei limiti di 5.000 unità i lavoratori che possono far valere le seguenti condizioni:
 
  •  lavoratori collocati in mobilità ordinaria/luga con accordi entro il 30.06.2011 e in caso di mobilità ordinaria raggiungimento dei requisiti entro il periodo di fruizione della relativa indennità.
  •  Lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 17.07.2011 (Fondi di solidarietà credito/FS ecc.)