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Lavoratori parasubordinati

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Il contributo per la Gestione Separata dovuto all’Inps è stato previsto dalla legge di riforma del sistema pensionistico la legge 335 del 1995.
I lavoratori interessati, professionisti, collaboratori, venditori porta a porta, spedizionieri doganali, gli associati in partecipazione, dottorandi, devono richiedere l'iscrizione alla Gestione Separata. L'iscrizione si effettua contestualmente all'inizio dell'attività.
 
I contributi
L'obbligo contributivo decorre dal 01/04/96 per i soggetti non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria e dal 30/06/96 per i soggetti iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o già titolari di pensione.
Il reddito viene accreditato nell'anno in cui il compenso viene corrisposto al lavoratore, indipendentemente dal periodo al quale si riferisce.
Il contributo dunque segue il principio di Cassa: viene accreditato per l'anno in cui avviene il versamento, anche se eventualmente riferito ad un'attività svolta nell'anno precedente.
 
Ripartizione dell’onere contributivo
 
La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e di due terzi (2/3).
Per i soli associati in partecipazione, la ripartizione disposta dall’art. 43 della legge n. 326/2003, è fissata nella misura del 55 per cento a carico dell’associante e del 45 per cento a carico dell’associato.
 
Il riscatto
 
Gli iscritti alla Gestione Separata hanno la possibilità di riscattare i periodi di collaborazione coordinata e continuativa svolta prima del 1.4.1996, data in cui è sorto l'obbligo di iscrizione alla gestione stessa.
Il periodo massimo riscattabile non può superare i 5 anni.
E' possibile riscattare anche i periodi di studio conclusi con diploma di laurea e titoli equiparati.
 
I versamenti volontari
 
I lavoratori parasubordinati possono richiedere all'Inps l'autorizzazione ai versamenti volontari. L'autorizzazione può essere concessa ai lavoratori che abbiano versato almeno un anno di contributi obbligatori nei cinque anni precedenti la domanda.
 
Prestazioni non pensionistiche
 
I lavoratori parasubordinati che versano l'aliquota contributiva più alta che per il 2014 è pari al 27,72% (liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie) e al 28,72% (collaboratori e figure assimilate che non sono assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie) , beneficiano dell'assegno per il nucleo familiare e della tutele della maternità e paternità, anche dell'indennità di malattia.
 
L'assegno per il nucleo familiare
La concessione e la misura dell'assegno dipendono dal numero dei componenti il nucleo familiare e dai redditi complessivi da essi posseduti.
L'importo viene stabilito il 1° luglio di ogni anno e varia in base al reddito dell'anno solare precedente.
L'assegno viene concesso a domanda che deve essere presentata a decorre dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti gli emolumenti.
In presenza di particolari condizioni familiari, la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare deve essere autorizzata dall'Inps e il pagamento viene corrisposto direttamente dall'Inps. Spetta anche per i periodi di congedo di maternità/paternità e di congedo parentale coperti da contribuzione figurativa,
 
L'indennità di maternità
Le lavoratrici parasubordinate che versano il contributo alla Gestione separata del 27,72% e 28,72% possono fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per la durata di due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita del bambino.
Per avere diritto all’indennità è necessario che abbiano almeno tre mensilità di contribuzione nei 12 mesi che precedono i due mesi anteriori alla data del parto.
Per ricevere l’indennità, è necessario astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Per le lavoratrici parasubordinate l'indennità di maternità è di importo variabile a seconda dei contributi accreditati. 
 
L'indennità di malattia
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata che versano il contributo più alto, spetta un'indennità di malattia per i periodi di degenza ospedaliera.
L'indennità spetta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare ed è pari ad una percentuale del massimale contributivo valido nell'anno in cui ha avuto inizio il ricovero.
Per ottenere l'indennità però l'assicurato deve essere in possesso di un reddito non superiore al 70%
del massimale su cui si versano i contributi all'Inps e avere almeno tre mensilità di contributi versati.
Dal 1° gennaio 2007, viene riconosciuta l’indennità di malattia per un periodo non inferiore a 20 giorni nell’anno solare, con esclusione delle malattie inferiori a 4 giorni.
La misura della prestazione segue i criteri previsti per l’indennità di degenza ospedaliera ed è pari al 50% della stessa.
Per la certificazione di malattia e per i controlli durante le fasce di reperibilità, si applicano le norme di carattere generale.
 
Indennità una tantum in favore dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto

Per aver diritto all’indennità bisogna che si verifichino tutte le sotto elencate condizioni:

  • il rapporto di lavoro deve cessare per fine lavoro;
  • monocommittenza, durante l’ultimo rapporto di lavoro, quello per il quale si è verificato l’evento di “fine lavoro”, il collaboratore deve avere un unico committente;
  • reddito anno precedente, non superiore a 20.000 euro e non inferiore a 5.000 euro;
  • assenza di contratto di lavoro da almeno 2 mesi;
  • accredito contributivo, devono risultare accreditati nell’anno precedente non meno di 3 contributi mensili, e nell'anno di riferimento non meno di 1 contributo mensile.

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