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Pensione privilegiata

 

 
Personale civile
Con l’entrata in vigore dell’articolo 6 della legge n. 214/2011 (meglio conosciuta come “Riforma Monti” o “Decreto salva Italia”), la pensione privilegiata è stata abrogata.
 
Stante la possibilità di presentare l’istanza entro cinque anni dalla cessazione dal servizio ne consegue che i lavoratori cessati entro il 4 dicembre 2011 hanno 5 anni di tempo decorrenti dalla citata data (elevati a dieci per infermità o lesioni subite in ambito lavorativo derivanti da eziopatogenesi non definita o idiopatica), per presentare la relativa istanza.
 
Al contrario, per coloro i quali hanno visto riconosciute patologie come causa di servizio ante il citato 4 dicembre ma con cessazione avvenuta dopo tale termine, non possono più presentare detta istanza.
 
Personale militare
La norma ha, tuttavia, previsto alcune ipotesi derogatorie da applicare alle Forze della Polizia di Stato, sia a ordinamento civile che militare, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, al personale militare, etc. per i quali rimane ancora oggi in vigore.