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Pensione di inabilitą

Spetta ai lavoratori con almeno 5anni di assicurazione contribuzione (di cui 3 nel quinquennio precedente la domanda), in stato di assoluta e permanente inabilità  a svolgere una qualsiasi attività lavorativa per infermità fisica o mentale.
Per avere diritto il lavoratore non deve svolgere attività lavorativa e deve cancellarsi da qualsiasi albo professionale. La pensione non è, inoltre, cumulabile con la rendita erogata dall’Inail in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Ai fini del calcolo della pensione il periodo mancante al raggiungimento dell’età pensionabile (dipendenti: 55 anni -donne - e 60 anni -uomini -; autonomi: 60 anni - donne - e 65 anni -uomini) è coperto da contribuzione che si aggiunge virtualmente all’anzianità contributiva maturata, fino ad un massimo di 40 anni di contributi totali. Per i lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 - metodo di calcolo misto retributivo/contributivo -, la maggiorazione contributiva è calcolata con il sistema contributivo fino al raggiungimento di 60 anni, senza distinzione tra uomini e donne e tra dipendenti e autonomi.

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 


Dal 1° gennaio 1996 (legge n. 335/1995) è stata introdotta anche per i lavoratori del comparto pubblico la pensione di inabilità per coloro i quali siano cessati dal servizio per infermità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.
I requisiti richiesti sono i seguenti:
· anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione d'inabilità;
· risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta per infermità non dipendente da causa di servizio;
· riconoscimento da parte della Commissione medica dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, conseguente l'infermità non dipendente da fatti di servizio, causa della risoluzione del rapporto di lavoro.

 

La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, quando la relativa domanda è presentata in attività di servizio, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda di pensione d'inabilità, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Qualora la Commissione medica indichi una data prestabilita ai fini di una revisione dello stato d'inabilità, in quanto dagli accertamenti sanitari emergono risultanze tali da ritenere che nel tempo possa cessare lo stato inabilitante a qualsiasi attività lavorativa, l'Inpdap liquiderà la pensione d'inabilità, sotto riserva del nuovo giudizio alla scadenza stabilita.

Per i lavoratori del comparto pubblico sono previste specifiche prestazioni cosiddette invalidanti:
· Pensione d'inabilità alle mansioni (infermità non dipendente da causa di servizio)
Occorre un requisito contributivo di almeno 20 anni (per i dipendenti dello Stato sono sufficienti almeno 15 anni).
Decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio.
· Pensione di inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (infermità non dipendente da causa di servizio, con un requisito contributivo di 15 anni).
Il requisito dei 15 anni di anzianità contributiva deve essere soddisfatto sia da lavoratori di ente locale sia da lavoratore di Amministrazione dello Stato.
Decorre dal giorno successivo alla data di cessazione per dispensa dal servizio.