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Le prestazioni economiche dell'assicurazione INAIL

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L’assegno funerario
Tale prestazione spetta ai superstiti del lavoratore deceduto a causa di infortunio o malattia professionale, oppure a chiunque dimostri di aver sostenuto le spese funerarie. E’ rivalutabile annualmente.

L’assegno speciale continuativo mensile in caso di morte per cause estranee dall’infortunio o malattia professionale
I superstiti del titolare di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 65%, deceduto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale, hanno diritto a questa prestazione.
Spetta anche qualora il titolare di rendita, a causa di infortunio verificatosi o malattia professionale denunciata dal 1° gennaio 2007 aveva una inabilità non inferiore al 48% (valutazione effettuata in base al D.Lgs. 38/00).
La prestazione è pari ad una quota parte della rendita di cui godeva l’assicurato, nelle stesse misure previste per la rendita ai superstiti (coniuge e figli), che non posseggono determinati redditi.
La domanda va presentata entro 180 giorni dal decesso, per non perdere il diritto alla prestazione.

La liquidazione in capitale
Solo per i casi verificatisi fino al 24.7.2000, se, alla scadenza dei 10 anni per gli infortuni e dei 15 anni per le malattie professionali, l’inabilità permanente residuata è inferiore al 16%, l’lnail provvede ad estinguere la rendita liquidando una somma corrispondente al valore capitale della stessa.

L’assegno per l’assistenza continuativa mensile
Se la rendita deriva da menomazioni gravissime, appositamente riportate nella tabella allegata alla legge(es. Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore), viene erogato questo assegno mensile, rivalutabile annualmente, per consentire la necessaria “assistenza continuativa”. Per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007, il requisito non è più subordinato ad una invalidità permanente assoluta

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